Giovedì 24 settembre 2026
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Cara ADUC

Truffa documentata di operatore commerciale Fastweb

5 settembre 2018
Domanda 5 settembre 2018
Esiste registrazione dettagliata della telefonata che documenta la truffa. L'operatore per convincermi a non chiudere un contratto Fastweb mobile mi offre di trasformarlo in una offerta ricaricabile che a sua detta si chiama PRE PURA MOBILE 700 con 700 minuti, 700 SMS e 8 Gb di internet (così dice 8 Gb di internet) e ben META' ANNO ovvero i primi SEI mesi gratis, invece mi sono ritrovato con solo 3 Gb di internet, il call center 192193 che mi dice che gli risultano (forse) solo tre mesi gratis, e oggi vedo anche un conto Fastweb aumentato notevolmente rispetto al solito perché mi avete addebitato nel conto Fastweb altri 16 euro non previsti, scalati del primo rinnovo di 6,95 euro, mentre mi era stato espilitamente detto non solo che non avrei pagato nulla ma anche e soprattutto che nulla sarebbe stato addebitato sul mio conto Fastweb. Insomma una vera truffa. Meno male che nella registrazione ho detto SI, ma, dato che subodoravo qualcosa di strano, ho aggiunto: "ALLE CONDIZIONI IN CUI LEI MI HA DETTO", e questo è stato registrato.
Pierpaolo, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
Il codice del consumo prevede che in caso di contatto telefonico l'operatore debba, all'inizio della conversazione, rivelare la propria identità e anche quella della persona o società per conto della quale sta chiamando, nonché specificare lo scopo (commerciale) della chiamata.
Le informazioni obbligatorie in questo caso vengono date a voce ma comunque il consumatore è vincolato solo dopo la firma dell'offerta, solo quindi dopo che ha accettato l'offerta per iscritto.
Riguardo alle modalità di accettazione scritta venditore e consumatore possono mettersi d'accordo prevedendo modalità anche diverse dal classico invio cartaceo per posta, per esempio con invio tramite supporto durevole (invio file, cd rom, dischetto, pennetta, etc.) e conferma via mail, fax, sms o altro mezzo, anche eventualmente con firma elettronica. Su questo fa fede la registrazione telefonica e la prova grava sul gestore chiamante.
Il Garante ribadisce il punto specificando che l'accettazione può avvenire anche telematicamente, con accesso a link all'area riservata al cliente sul sito web del gestore, e che il consumatore è vincolato dal momento in cui comunica accettazione dell'offerta. Lo ribadiamo: Tutto dipende dagli accordi presi in occasione del contatto telefonico.
In questo caso il termine per esercitare il recesso (14 giorni), salve diverse disposizioni contrattuali, parte dalla suddetta data di accettazione.
In mancanza di accettazione scritta, lei può recedere dal contratto,con lettera racc.ta a/r, poichè la prova della registrazione grava sul gestore.
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