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Tasse automobilistiche

18 gennaio 2017
Domanda 18 gennaio 2017
Buongiorno,
scrivo per sapere se è corretta e lecita la richiesta del pagamento di tasse automobilistiche per veicoli ultraventennali a far data dal 28.3.2015. Sebbene a gennaio del 2015 avessi pagato la tassa automobilistica, anche se rottamavo il 5 marzo 2015 il veicolo, mi è giunto adesso bollettino di pagamento per la differenza di bollo con aggiunte le sanzioni. Ciò che più lascia perplessi è il fatto che la legge che ha cambiato la tassazione per i veicoli ultraventennali è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 27.3.2015, entrata in vigore il giorno dopo, con EFFETTO RETROATTIVO al 1.1.2015. Quindi sorge una questione di diritto. NON HANNO INVIATO ALCUN BOLLETTINO DI PAGAMENTO e tutto è rimasto sconosciuto fino ad ora. Poi, se si rottama un veicolo, la tassa non dovrebbe essere proporzionale al periodo di possesso? L'avviso ricevuto è definito avviso bonario, quindi atto non impugnabile davanti alla Commissione Tributaria". Attendo Vostre notizie e ringrazio.
Giovanna, da Livorno

Risposta ADUC
l'applicazione retroattiva di una norma tributaria dovrebbe non essere ammessa, ma nel caso specifico, purtroppo la retroattività altro non è che il risultato del caos legislativo. Infatti, è stata la legge finanziaria dello Stato 2015 ad abrogare l'esenzione per i veicoli ultraventennali a partire dal 1 gennaio 2015 (data in cui la finanziaria svolge i suoi effetti). Le Regioni avrebbero dovuto quindi immediatamente applicare la nuova normativa, modificando le relative leggi regionali. C'è voluta peraltro una risoluzione del Mef per chiarire questo aspetto:
http://www.finanze.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/Risoluzione_n._4-Tasse_automobilistiche.pdf
In breve, la Regione Toscana non ha fatto altro che applicare una norma nazionale, in ritardo seppur prima di molte altre Regioni. Quindi, in realtà, la retroattività non c'è, in quanto è la finanziaria approvata a dicembre 2014 che lo stabilisce.
Ovviamente, questo non esclude un giudizio sull'accaduto: di chiunque sia la colpa, è evidente che il legislatore nazionale non dovrebbe emanare leggi che dovrebbero essere applicate, e recepite per legge dalle Regioni, entro i due giorni successivi. Era del tutto evidente che si sarebbe creato questo problema. In altri Paesi, vigono principi di diritto tributario che impediscono questo tipo di 'improvvisazioni'. Nel nostro Paese ancora prevale l'improvvisazione e la permanente urgenza di far quadrare i conti alla fine dell'anno...
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