Cara ADUC
Multa per invio PEC con documenti non in PDF: come fare ricorso
Domanda
10 ottobre 2026
Mia moglie l'8 maggio 2026 ha ricevuto una multa per eccesso di velocità tramite autovelox, la multa è stata regolarmente pagata e l'11 giugno è stata inviata una PEC con la quale sono stati inviati i documenti richiesti in formato JPG/PNG. Oggi mi è arrivata una multa di 500€ perché non ho inviato i documenti entro 60 giorni. Oggi mi sono accorto anche che il 16 giugno mi avevano inviato una PEC per chiedermi l'invio in PDF dei documenti senza che ci siano termini di presentazione.
La PEC l'ho aperta oggi in quanto l'avevo confusa per la risposta di accettazione.
Cosa devo fare? Devo pagare oppure fare qualcosa per il fatto che sul documento che allego non è stato specificato in che formato inviare gli allegati, documento che allego in PDF? Ho 5 giorni di tempo per pagare, cosa devo fare? Vorrei da voi un consiglio su come comportarmi.
Ho fatto una donazione per servizio il 7/10/2026.
Cordiali saluti
Leonardo, dalla provincia di CS
La PEC l'ho aperta oggi in quanto l'avevo confusa per la risposta di accettazione.
Cosa devo fare? Devo pagare oppure fare qualcosa per il fatto che sul documento che allego non è stato specificato in che formato inviare gli allegati, documento che allego in PDF? Ho 5 giorni di tempo per pagare, cosa devo fare? Vorrei da voi un consiglio su come comportarmi.
Ho fatto una donazione per servizio il 7/10/2026.
Cordiali saluti
Leonardo, dalla provincia di CS
Risposta ADUC
Gentile Leonardo,
Vediamo di ricostruire la sequenza, perché è questo il punto decisivo. Il verbale allegato richiedeva la comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica, e non specificava un formato particolare per gli allegati: indicava solo le tre modalità di invio (consegna a mano, posta, PEC). Se effettivamente la risposta via PEC è stata inviata l'11 giugno con i documenti in formato JPG, e il Comando ha semplicemente richiesto il 16 giugno di reinviarli in PDF senza indicare alcun nuovo termine, la situazione che lei descrive è quella di un adempimento tempestivo nella sostanza, seguito da una richiesta di correzione del solo formato.
Questo è un elemento potenzialmente favorevole per un ricorso, perché la sanzione di 500 euro prevista dall'articolo 126-bis colpisce la mancata comunicazione dei dati del conducente, non un vizio di formato del file allegato a una comunicazione già inviata nei termini. Se i fatti sono andati come lei li racconta, si può sostenere che l'obbligo informativo sia stato assolto tempestivamente, e che la richiesta di reinvio in PDF non avesse base né termine certo nel verbale originario.
Le consigliamo di presentare ricorso avverso questo secondo verbale, scegliendo tra due strade alternative: ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Quest'ultima via è generalmente preferibile quando si vuole far valere un vizio di motivazione o di procedura come quello che lei descrive, perché il giudice può valutare nel merito la tempestività e la regolarità del primo invio via PEC.
Nel frattempo non paghi in misura ridotta se intende impugnare: il pagamento equivarrebbe a un'acquiescenza che renderebbe inammissibile il ricorso. Conservi con cura le due PEC, con le ricevute di accettazione e consegna, perché saranno la prova centrale del ricorso.
Per la redazione del ricorso può utilizzare il generatore moduli ADUC per i ricorsi.
Per approfondire: la nostra scheda sul ricorso al giudice di pace
Vediamo di ricostruire la sequenza, perché è questo il punto decisivo. Il verbale allegato richiedeva la comunicazione dei dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica, e non specificava un formato particolare per gli allegati: indicava solo le tre modalità di invio (consegna a mano, posta, PEC). Se effettivamente la risposta via PEC è stata inviata l'11 giugno con i documenti in formato JPG, e il Comando ha semplicemente richiesto il 16 giugno di reinviarli in PDF senza indicare alcun nuovo termine, la situazione che lei descrive è quella di un adempimento tempestivo nella sostanza, seguito da una richiesta di correzione del solo formato.
Questo è un elemento potenzialmente favorevole per un ricorso, perché la sanzione di 500 euro prevista dall'articolo 126-bis colpisce la mancata comunicazione dei dati del conducente, non un vizio di formato del file allegato a una comunicazione già inviata nei termini. Se i fatti sono andati come lei li racconta, si può sostenere che l'obbligo informativo sia stato assolto tempestivamente, e che la richiesta di reinvio in PDF non avesse base né termine certo nel verbale originario.
Le consigliamo di presentare ricorso avverso questo secondo verbale, scegliendo tra due strade alternative: ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla notifica, oppure ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Quest'ultima via è generalmente preferibile quando si vuole far valere un vizio di motivazione o di procedura come quello che lei descrive, perché il giudice può valutare nel merito la tempestività e la regolarità del primo invio via PEC.
Nel frattempo non paghi in misura ridotta se intende impugnare: il pagamento equivarrebbe a un'acquiescenza che renderebbe inammissibile il ricorso. Conservi con cura le due PEC, con le ricevute di accettazione e consegna, perché saranno la prova centrale del ricorso.
Per la redazione del ricorso può utilizzare il generatore moduli ADUC per i ricorsi.
Per approfondire: la nostra scheda sul ricorso al giudice di pace
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →
Potrebbe interessarti