Sabato 10 ottobre 2026
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Cara ADUC

Contratto vending con tacito rinnovo: come recedere per inadempimento

10 ottobre 2026
Domanda 10 ottobre 2026
Salve, a luglio 2020 ho sottoscritto un contratto con una società di vending per somministrazione bevande e snack mediante installazione di macchine distributrici. Il contratto aveva durata di due anni e prevedeva il tacito rinnovo.
Ora, dopo 6 anni, abbiamo deciso di togliere i distributori di questa società per una serie di motivi tra cui l'aumento spropositato dei prezzi avvenuto in silenzio senza che ci abbiano comunicato nulla, tutta una lunga serie di problematiche legate al fatto che i distributori spesso non funzionano e, negli anni, abbiamo scritto decine e decine di email di segnalazione problemi.
Inoltre, gli snack che stanno nelle macchinette sono sempre gli stessi da anni, non vengono mai cambiati e, persino d'estate, con 40 gradi, continuano a portare snack al cioccolato che sono praticamente sciolti dal caldo nei loro furgoni e poi si ricongelano nel frigo, risultando di fatto immangiabili.
Ora, dopo aver inviato diverse pec chiedendo la rimozione delle macchine, per circa un mese non hanno mai risposto, poi alla fine hanno risposto che per loro il contratto è valido e da rispettare e che non hanno intenzione di rimuovere le macchine.
C'è qualche legge che mi tutela e che mi permette di levare tutto o devo tenermi a vita questi distributori nel mio ufficio?
Potete aiutarmi?
Fiorenzo, dalla provincia di TE

Risposta ADUC
Gentile Fiorenzo,
Partiamo da un punto importante: questo è un contratto tra professionisti (lei per conto di un ufficio/azienda, la società di vending), quindi non si applicano le tutele del Codice del Consumo pensate per il consumatore privato. Siamo sul piano del diritto contrattuale generale, e qui contano soprattutto le clausole che avete sottoscritto nel 2020.

Il punto centrale è il tacito rinnovo. Se il contratto, come lei riferisce, prevedeva un rinnovo automatico allo scadere dei due anni, bisogna verificare cosa diceva esattamente la clausola relativa alla disdetta: di solito questi contratti impongono l'invio della disdetta con un certo preavviso (spesso 3 o 6 mesi) prima della scadenza di ciascun periodo di rinnovo, altrimenti il contratto si rinnova automaticamente per un ulteriore periodo. Se negli anni non è mai stata inviata una disdetta nei termini previsti, è plausibile che il contratto si sia effettivamente rinnovato più volte e sia oggi tecnicamente vigente, anche se la controparte non ha comunicato aumenti o migliorato il servizio.

Detto questo, ci sono elementi che possono giocare a suo favore indipendentemente dalla disdetta formale. Se il contratto prevedeva un prezzo determinato o un meccanismo di revisione prezzi specifico, e la società lo ha modificato unilateralmente senza alcuna comunicazione né base contrattuale che lo consenta, questo può costituire un inadempimento contrattuale che le permette di contestare gli aumenti e, se gravi, di invocare la risoluzione del contratto per inadempimento. Lo stesso vale per il malfunzionamento reiterato e documentato delle macchine: le email di segnalazione inviate in anni sono prova preziosa. Se il servizio reso è stabilmente difforme da quanto pattuito (prodotti scaduti o inutilizzabili, macchine fuori uso, mancata sostituzione dell'assortimento), può sostenersi che la società sia gravemente inadempiente ai suoi obblighi contrattuali, a prescindere dalla questione del rinnovo tacito.

Le consigliamo di raccogliere tutta la documentazione (contratto, tutte le email di reclamo con date, eventuali foto dei prodotti deteriorati, le PEC scambiate) e di far valutare la situazione da un avvocato per un'eventuale azione di risoluzione del contratto per inadempimento grave, che è lo strumento giuridico corretto per liberarsi di un vincolo contrattuale quando la controparte non rispetta sistematicamente i suoi obblighi. In alternativa, prima di una causa, può tentare una mediazione civile (obbligatoria in alcune materie, qui utile comunque come tentativo) per trovare un accordo di risoluzione consensuale.

Per approfondire: la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria
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