Giovedì 15 ottobre 2026
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Pagamento a Girada S.r.l.s. mai rimborsato: quali azioni intraprendere

15 ottobre 2026
Domanda 15 ottobre 2026
In data 30/10/2017 ho pagato 389,99 € sul sito girada.it (ordine n. ***) con il sistema buy and share. Non ho mai ricevuto il prodotto né il rimborso. Il sito non esiste più.
Ho fatto una visura storica della società (Girada S.r.l.s., P.IVA 08530321218, Villaricca NA) e risulta:
- stato "attiva", nessuna procedura concorsuale in corso;
- unico bilancio depositato quello 2017 (fatturato circa 10,3 milioni, utile circa 935.000 €); nessun bilancio dal 2018 in poi;
- dipendenti scesi a zero dal III trimestre 2019;
- il 26/08/2019 trasferimento di quote e sostituzione dell'amministratore unico;
- PEC originaria cancellata d'ufficio nel 2021; nel 2023 assegnato d'ufficio il domicilio digitale [email protected].
Il 07/10/2026 ho inviato a quel domicilio digitale una PEC di messa in mora (consegnata), anche per interrompere la prescrizione.
Vi chiedo:
1. se, considerato l'importo, ha senso intraprendere qualche iniziativa;
2. se siete a conoscenza di iniziative collettive di ex clienti Girada (ad esempio un'istanza di liquidazione giudiziale o azioni verso gli amministratori);
3. se ci sono altre strade che non sto considerando.
In allegato: visura storica, conferma d'ordine, ricevuta di pagamento, PEC di messa in mora con ricevute di accettazione e consegna.
Grazie,
Leopoldo, dalla provincia di VA

Risposta ADUC
Gentile Leopoldo,
Partiamo da un punto che riguarda la tutela nel merito: la vicenda che lei descrive, se i fatti sono andati come riferisce, configura un inadempimento contrattuale del venditore online (mancata consegna a fronte di pagamento) e le dà diritto alla restituzione della somma versata, oltre interessi legali. La messa in mora inviata via PEC è il passo corretto e ha già prodotto un effetto utile, l'interruzione della prescrizione, che tornerà a decorrere da capo (ordinariamente nei 10 anni) dalla data di consegna della PEC.

Veniamo alle sue domande. Sul primo punto, l'iniziativa concreta disponibile, considerato l'importo contenuto, è il ricorso al Giudice di Pace per decreto ingiuntivo oppure per citazione ordinaria, basandosi sulla documentazione che lei già possiede (conferma ordine, bonifico, PEC di messa in mora). Potrà farlo anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 euro attraverso una citazione orale (art. 316 del codice di procedura civile): espone oralmente i fatti, presentando la documentazione rilevante e le sue richieste al giudice di pace, il quale provvederà a redigerle l'atto di citazione scritto. Consigliamo di chiamare l'ufficio del giudice per prendere un appuntamento o chiedere quando poter fare tale citazione orale. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace.

Sul secondo punto, non siamo a conoscenza di iniziative collettive strutturate riguardanti questa specifica società: se esistessero gruppi di ex clienti organizzati, la informazione andrebbe cercata tramite associazioni territoriali o forum specifici, ma non possiamo confermarne l'esistenza né coordinare noi stessi un'azione del genere.

Sul terzo punto, se emergessero elementi di distrazione di beni sociali o condotte dolose da parte degli amministratori (il cambio di amministratore e l'azzeramento dei dipendenti nel 2019 sono indizi ma non prove), la valutazione se sussistano gli estremi per un esposto alla Procura o un'azione di responsabilità verso gli ex amministratori richiede necessariamente un avvocato, perché implica un'analisi giuridica specialistica che va oltre la nostra competenza.
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