Cara ADUC
Spese legali
Domanda
2 maggio 2018
Buongiorno
Ad aprile 2017 mi sono aggiudicato un immobile all'asta. Su tale appartamento gravavano ipoteche giudiziali.
Il condominio nel 2010 ha attivato procedura legale e nel 2013 ha fatto ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle somme dovute.
Non ha potuto effettuare alcun recupero sui proventi dell'asta.Ora nel 2018 ha pagato lo studio legale per euro 6.311. L'amministratore chiede anche a me la somma dovuta in base ai millesimi.
E' giusto che io paghi per competenze degli anni 2010/2013 dello studio legale ? Grazie. Alla risposta invierò donazione a Vs.favore
Cesare, da Perugia (PG)
Ad aprile 2017 mi sono aggiudicato un immobile all'asta. Su tale appartamento gravavano ipoteche giudiziali.
Il condominio nel 2010 ha attivato procedura legale e nel 2013 ha fatto ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero delle somme dovute.
Non ha potuto effettuare alcun recupero sui proventi dell'asta.Ora nel 2018 ha pagato lo studio legale per euro 6.311. L'amministratore chiede anche a me la somma dovuta in base ai millesimi.
E' giusto che io paghi per competenze degli anni 2010/2013 dello studio legale ? Grazie. Alla risposta invierò donazione a Vs.favore
Cesare, da Perugia (PG)
Risposta ADUC
In caso di vendita all'asta non c'è nessuna spesa notarile e nessun onere aggiuntivo, se non è espressamente specificata qualche altra spesa.
L'immobile aggiudicato sarà, al momento del decreto di trasferimento, libero da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli a cura della procedura. Concordiamo con i siti internet : infatti gli acquisti all'asta "cancellano" tutti gli aggravi esistenti sull'immobile ma ,attenzione, tutti meno le spese condominiali e di amministrazione da pagare. L'unica deroga infatti viene data solamente su questo tipo di pendenze. Quindi tutte le spese condominiali non pagate fino ad un anno prima della messa in asta dovranno essere pagate dall'aggiudicatario dell'asta. cfr art. 63 disp. att.ne . Pertanto secondo noi, trattandosi di pendenze superiori all'anno precedente l'acquisto ( anni 2010/2013) , non sono dovute da chi subentra nei diritti del condominio nel 2017.
L'immobile aggiudicato sarà, al momento del decreto di trasferimento, libero da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli a cura della procedura. Concordiamo con i siti internet : infatti gli acquisti all'asta "cancellano" tutti gli aggravi esistenti sull'immobile ma ,attenzione, tutti meno le spese condominiali e di amministrazione da pagare. L'unica deroga infatti viene data solamente su questo tipo di pendenze. Quindi tutte le spese condominiali non pagate fino ad un anno prima della messa in asta dovranno essere pagate dall'aggiudicatario dell'asta. cfr art. 63 disp. att.ne . Pertanto secondo noi, trattandosi di pendenze superiori all'anno precedente l'acquisto ( anni 2010/2013) , non sono dovute da chi subentra nei diritti del condominio nel 2017.
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