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Cara ADUC

Spese doganali "a sorpresa"

12 settembre 2016
Domanda 12 settembre 2016
PREMESSA - Prima di tutto Vi richiedo una conferma: in caso di acquisto effettuato da un Paese fuori dall'UE, in mancanza di specifico accordo tra le parti A CHI TOCCA PAGARE LE SPESE DOGANALI? Al venditore o al compratore? IL FATTO - Il mio caso però è un po' più complesso: si tratta di un acquisto di strumentazione tecnica varia effettuata presso un rivenditore con sede in Italia, che solo in seguito si è rivelato importatore di merce dalla Cina. Nel momento in cui la merce è arrivata, lo spedizioniere mi ha comunicato che c'erano 224 euro di spese doganali da pagare, che il rivenditore si è affrettato a dire che mi avrebbe rimborsato (dopo avermi prima scritto che non ci sarebbe stato nulla da pagare perché le spese di spedizione erano a suo carico). Per farla breve, dopo vari mesi di mail e scuse varie, mi sono convinto che il rivenditore NON HA LA MINIMA INTENZIONE DI RIMBORSARMI LE SPESE DOGANALI. Allego lo scambio completo di mail (con alcuni dati personali rimossi, in caso di pubblicazione web da parte Vostra) col rivenditore, contenente le sue vane promesse e le varie scuse, CHIEDENDOVI SE CI SIA POSSIBILITA' DI OBBLIGARLO A RIMBORSARMI I 224 EURO, COME DA SUO PRECISO IMPEGNO SCRITTO. In giallo (venditore) e verde (compratore) le parti più significative. Grazie e distinti saluti.
Marco, da Albano Sant'alessandro

Risposta ADUC
le spese doganali, a meno che non sia specificato altrimenti, spettano al destinatario, ovvero al compratore nel vostro caso.
Nel suo caso, spettano senza dubbio al venditore, sia perché si è impegnato in tal senso, sia perché lei si è rivolto ad un venditore italiano e quindi non poteva certo accettarsi spese doganali.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Faccia anche una segnalazione allo sportello del Garante della concorrenza e del mercato: http://www.agcm.it/consumatore/55-tutela-consumatore/contact-center/5616-come-segnalare.html
Se non otterra' quanto le spetta, potra' procedere con una causa presso il suo giudice di pace. Potra' farlo anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 euro attraverso una citazione orale (art. 316 del codice di procedura civile): espone oralmente i fatti, presentando la documentazione rilevante e le sue richieste al giudice di pace, il quale provvedera' a redigerle l'atto di citazione scritto. Consigliamo di chiamare l'ufficio del giudice per prendere un appuntamento o chiedere quando poter fare tale citazione orale. Questa la nostra scheda sul Giudice di Pace:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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