Domenica 18 ottobre 2026
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Cara ADUC

MAV solo cartaceo: si può chiedere invio tramite PEC invece che posta?

18 ottobre 2026
Domanda 18 ottobre 2026
Buonasera,
se il destinatario di un MAV chiede al soggetto inviante (che sia banca o condominio o altro ente) di interrompere la spedizione cartacea all'indirizzo del destinatario e usare la PEC del destinatario, può l'ente inviare ugualmente il cartaceo dicendo che non è possibile smettere l'invio e non è possibile inviare MAV tramite PEC?
Si parla di enti privati.
A livello tecnico è ovviamente possibile, visto che non sussiste un obbligo di spedizione cartacea dei MAV; come si risponde nel caso in cui la banca insista nell'invio cartaceo?
Francesca, dalla provincia di TR

Risposta ADUC
Gentile Francesca,
La questione va distinta su due piani: quello tecnico-organizzativo e quello giuridico-contrattuale.

Sul piano pratico, lei ha ragione: non esiste una norma che obblighi un ente privato a inviare il MAV solo in forma cartacea, e tecnicamente l'invio tramite PEC o altro canale digitale è del tutto fattibile.

Sul piano giuridico, però, il punto decisivo è se esista un obbligo contrattuale o normativo in capo all'ente di accogliere la sua richiesta di cambio canale di comunicazione. Se lei è correntista di una banca, il contratto di conto corrente o le condizioni generali potrebbero disciplinare le modalità di invio di comunicazioni e documenti di pagamento, ed è lì che va verificato se esiste la possibilità di richiedere la sola modalità PEC o home banking. Se si tratta di un condominio, la questione si colloca nell'ambito dei rapporti con l'amministratore, che gestisce le comunicazioni secondo le modalità previste dal regolamento condominiale o dalle delibere assembleari.

In assenza di un obbligo contrattuale espresso, l'ente privato può legittimamente scegliere di mantenere l'invio cartaceo, ed è una scelta organizzativa che rientra nella sua autonomia, anche se risulta comoda per lui e scomoda per lei. Non si tratta quindi di una condotta illegittima in sé, ma di un rifiuto a una sua richiesta che il nostro ordinamento non impone come dovere generale.

Le consigliamo di verificare il contratto che regola il rapporto con l'ente specifico, cercando clausole su invio di comunicazioni, rendicontazione, preferenze di canale. Se tali clausole esistono e prevedono la possibilità di scegliere il canale digitale, può formalizzare una richiesta scritta (raccomandata o PEC) richiamandole espressamente, e in caso di rifiuto reiterato valutare un reclamo formale al servizio clienti o, se è un rapporto bancario, eventualmente rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario dopo il reclamo. Se non ci sono clausole di questo tipo, la richiesta rimane una preferenza non vincolante per l'ente.

Per approfondire: la nostra scheda sull'Arbitro Bancario Finanziario
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