Cara ADUC
sottotetto condominiale
Domanda
9 novembre 2018
Buongiorno,
durante lavori di ristrutturazione del mio appartamento sito>
all'ultimo piano di un condominio sono stati necessariamente
forati dei tramezzi del sottotetto sopra il mio appartamento per
consentire di portare nelle camere il cavo dell'antenna dalla
centralina posta nella parte di sottotetto sopra il vano scale
comune (ho ottenuto il permesso dall'Amministratore di utilizzare
il sottotetto).
Oggi l'Amministratore mi obbliga a ripristinare a mie spese le
porzioni di tramezzi che sono stati forati.
Premetto che 6 anni fa sono stati eseguiti i medesimi lavori per
altre ristrutturazioni e ad oggi nessuno ha mai preteso di far
ripristinare i tramezzi forati a suo tempo.
L'Amministratore si appella a possibili problemi di stabilità e
sicurezza dell'edificio anche se i tramezzi interessati dalla
foratura riguardano solo la divisione del sottotetto in tante
camere d'aria (altezza da 10cm a 160cm) e quindi a mio parere
predisposti solo a scopo coibentativo (esiste in tutto il
sottotetto la lana di roccia) e non certo come struttura portante.
Vorrei sapere quanto segue:
- la parte di sottotetto condominiale sopra il mio appartamento è
da considerarsi di mia proprietà/pertinenza o parte comune?
- sono tenuto a chiedere all'Amministratore specifica
autorizzazione per eseguire interventi limitati alla parte del
sottotetto sopra il mio appartamento?
- l'Amministratore può obbligarmi a far ripristinare a mie spese
la porzione di tramezzi forati nella parte di sottotetto sopra il
mio appartamento?
- I tramezzi interessati dalla foratura sono da considerarsi nel
novero delle strutture portanti?
La richiesta riveste carattere d'urgenza in quanto
l'Amministratore intende procedere autonomamente alla riparazione
e ad addebitarmi la spesa.
Attendo vs cortese riscontro.
Grazie.
Risposta ADUC
rispondiamo alla prima domanda dalla quale derivano tutte le altre.
Il sottotetto è regolato dall'art. 1117 c.c. n.2 ed è parte comune dell'edificio se destinato , per le caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune .
In particolare, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c. , ad esempio se è accessibile dagli altri condomini dalle scale o vani comuni ; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.
Se il sottotetto del suo appartamento rientra tra le parti comuni, l'A. può obbligarla ad eseguire i lavori di ripristino a o a farli eseguire a sue spese.
Il sottotetto è regolato dall'art. 1117 c.c. n.2 ed è parte comune dell'edificio se destinato , per le caratteristiche strutturali e funzionali all'uso comune .
In particolare, per accertare la natura condominiale o pertinenziale del sottotetto di un edificio, in mancanza del titolo, deve farsi riferimento alle sue caratteristiche strutturali e funzionali, sicché, quando il sottotetto sia oggettivamente destinato (anche solo potenzialmente) all’uso comune o all’esercizio di un servizio di interesse comune, può applicarsi la presunzione di comunione ex art. 1117, comma 1, c.c. , ad esempio se è accessibile dagli altri condomini dalle scale o vani comuni ; viceversa, allorché il sottotetto assolva all’esclusiva funzione di isolare e proteggere dal caldo, dal freddo e dall’umidità l’appartamento dell’ultimo piano, e non abbia dimensioni e caratteristiche strutturali tali da consentirne l’utilizzazione come vano autonomo, va considerato pertinenza di tale appartamento.
Se il sottotetto del suo appartamento rientra tra le parti comuni, l'A. può obbligarla ad eseguire i lavori di ripristino a o a farli eseguire a sue spese.
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