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Sostituzione ascensore: quali millesimi?
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Lettera 
22 maggio 2018 0:00
 
Gentile consulente buongiorno.
Dovendosi sostituire l'ascensore nel condominio dove ho la mia abitazione ed essendo questa all'ultimo piano, vorrei avere chiaro a quale tabella millesimalie si dovrà fare riferimento, a quella di proprietà o a quella delle spese di ascensore? Grazie per l'attenzione.
Giuseppe, da Milano

Risposta:
in generale le spese necessarie per il godimento della cosa comune sono ripartite in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascun condomino IN BASE AI MILLESIMI.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. (art. 1123 2° c.) Poichè lei ha l'appartamento all'ultimo piano, dovrà sostenere le spese dell'ascensore in misura diversa a chi abita al piano terra.
Infatti in mancanza di regolamento contrattuale, per le spese relative all'ascensore, si ricorre al codice civile per il quale: Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124, comma 1). La ripartizione delle spese è fatta dall'amministratore in base a questi criteri.
 
 
 
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