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Cara ADUC

silenzio assenso su autotutele avverso tributi locali

7 agosto 2018
Domanda 7 agosto 2018
Salve,
E' stata presentata un autotutela per conto di un mio cliente, avverso un atto di pignoramento v/terzi, alla società che gestisce il credito di tributi locali per conto del Comune. Il pignoramento è stato fatto verso un c/c bancario del cliente a seguito di accertamenti ed ingiunzioni per il recupero della Tia per gli anni 2009/10/11. All'autotutela è stata allegata una IUC presentata per gli effetti retroattivi con documentazione fotografica della fatiscenza dell'immobile e per la dimostrazione di inagibilità dell'immobile in questione su cui viene preteso il pagamento dall'Ente.
Ora, Sono passati quasi due mesi e solo attraverso numerosi solleciti, fatti via pec, per ottenere un riscontro dalla società di riscossioni, si ottine la risposta, con cui comunicano che la pratica è sospesa in quanto sono in attesa di ulteriori verifiche da parte dell'Ente Creditore, e che non appena avranno ripsota sarà cura del gestore di riscossione di riesaminare la pratica.
i QUESITI che si pongono sono due:
1) Per SOSPENSIONE bisogna intendere CHE IL CONTO CORRENTE è SBLOCCATO PROVVISORIAMENTE?
2) Se c'è un tempo massimo da attendere la risposta, dopo di chè si possa richiedere un annullamento per silenzio assenso.
Nell'attesa di un vostro gentile riscontro
Distinti Saluti
Luigi, dalla provincia di SA

Risposta ADUC
I principi generali della legge 241/90 prevedono che ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, la P.A. ha il dovere di concluderlo entro 30 giorni; tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni per l'acquisizione di informazioni o certificazioni.
Decorso inutilmente il termine per la conclusione unito a quello della sospensione, il privato può rivolgersi al responsabile affinchè concluda il procedimento entro il termine pari alla metà di quello originariamente stabilito (art. 2 l. 241/90).
Se la P.A. non comunica all'interessato nel termine di cui all'art. 2 il provvedimento di diniego, il silenzio della P.A. competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda.
Quesiti posti.
1) una risposta è già stata data, consistente nella sospensione della pratica in attesa di ulteriori verifiche; quindi non si ravvisa silenzio assenso o alcuno sblocco del c/c.
2) bisogna mettere in mora con lettera a/r il responsabile sottolineando che sono già passati 30 più 30 giorni di sospensione; e che in caso di mancata risposta l'istanza si intende accolta con conseguente sblocco del pignoramento sul c/c bancario: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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