Cara ADUC
ripartizione spese condominiali - lavori di manutenzione
Domanda
28 novembre 2019
buongiorno, pongo i seguenti quesiti:
a)la pavimentazione esterna del condominio è in disfacimento con pericolo per l'incolumità sia per condomini che per chi vi accede (negozi ed uffici);non riusciamo a raggiudngere il quorumo dei 500+1 millesimi necessari per lavori di straordinaria manutenzione; si può configurare una responsabilità dell'amministratore? i condomini favorevoli ai lavori possono ritenersi esenti da ogni resposabilità in merito con previa dichiarazione in verbale?
b)il condominio è composto da 2 unità immobiliari distinte per n. civico, ma facenti parte di un unico complesso; le spese condominiali (ad eccezione della luce e dell'acqua che hanno contatori separati) vanno tutte suddivise per l'intero condomino? es: se viene rifatta la pavimentazione solo della 2* unità, la spesa va riparita tra tutte 2 le unità immobiliari? Così per il tetto, il giardino, ecc?
grazie per la risposta
Ennio, dalla provincia di BL
a)la pavimentazione esterna del condominio è in disfacimento con pericolo per l'incolumità sia per condomini che per chi vi accede (negozi ed uffici);non riusciamo a raggiudngere il quorumo dei 500+1 millesimi necessari per lavori di straordinaria manutenzione; si può configurare una responsabilità dell'amministratore? i condomini favorevoli ai lavori possono ritenersi esenti da ogni resposabilità in merito con previa dichiarazione in verbale?
b)il condominio è composto da 2 unità immobiliari distinte per n. civico, ma facenti parte di un unico complesso; le spese condominiali (ad eccezione della luce e dell'acqua che hanno contatori separati) vanno tutte suddivise per l'intero condomino? es: se viene rifatta la pavimentazione solo della 2* unità, la spesa va riparita tra tutte 2 le unità immobiliari? Così per il tetto, il giardino, ecc?
grazie per la risposta
Ennio, dalla provincia di BL
Risposta ADUC
a) le deliberazioni concernenti lavori straordinari debbono essere prese con la maggioranza indicata dall'art.1136 2°c. cc (voti che rappresentino la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio). In mancanza la delibera è nulla e la responsabilità dei danni ricade sui singoli condomini.
b) le spese seguono l'utilizzo della cosa comune. Infatti "se si stratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne". 1123 cc
b) le spese seguono l'utilizzo della cosa comune. Infatti "se si stratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne". 1123 cc
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