Domenica 6 settembre 2026
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Cara ADUC

Blocco account Facebook e pagina artistica: come contestarlo con DSA e GDPR

6 settembre 2026
Domanda 6 settembre 2026
Vi scrivo per richiedere una consulenza e il vostro supporto in merito a un blocco arbitrario del mio profilo personale Facebook e della mia pagina artistica professionale.

Dal 10 agosto il mio profilo personale ufficiale ("Giuseppe ***") è stato bloccato e posto in "revisione" da Meta senza alcuna valida motivazione. Tramite questo profilo personale gestivo in modo esclusivo la mia Pagina Artistica ufficiale "Giuseppe ***" che con l'uscita del mio lavoro musicale, in quanto pagina artistica era in promozione, collegata al mio profilo Instagram.

A causa di questa chiusura improvvisa e prolungata:
1. La mia pagina artistica è rimasta del tutto "orfana" di amministrazione, bloccando completamente la mia attività di promozione, i miei contenuti e il mio lavoro recandomi comunque un danno.
2. Ho subito un forte danno economico e d'immagine per via di campagne promozionali sfumate, oltre a una pesante frustrazione ed enorme perdita di tempo.
3. Meta sta violando i miei diritti di accesso ai dati personali (artt. 15 e 22 GDPR) e le tutele previste dal Digital Services Act (DSA - Regolamento UE 2022/2065, artt. 17, 20 e 21).

Non disponendo al momento di un indirizzo PEC personale, vorrei chiedervi se fosse possibile ricevere una prima consulenza per valutare come procedere tramite i vostri canali ufficiali (invio di una formale diffida/messa in mora a Meta, ricorso ad AGCOM o procedura di conciliazione) al fine di riottenere l'accesso ai miei account e chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Resto a disposizione per inviarvi tutti gli screenshot e i dettagli necessari.

In attesa di un vostro gentile riscontro, vi porgo distinti saluti.

Giuseppe, dalla provincia di RM

Risposta ADUC
Gentile Giuseppe,
I riferimenti che lei cita sono in gran parte corretti nella sostanza, anche se vanno inquadrati con precisione, perché ciascuno apre percorsi diversi.

Sul DSA, l'articolo 20 impone alle piattaforme di dotarsi di un sistema interno di gestione dei reclami e di annullare senza ritardo la misura restrittiva quando il reclamo sia fondato. Se il reclamo interno non porta a nulla, l'articolo 21 del DSA le consente di rivolgersi a un organismo di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificato: in Italia AGCOM ha già certificato alcuni organismi, tra cui ADR Center, che mette a disposizione un canale online gratuito per presentare reclami su account sospesi, con decisione non vincolante entro 90 giorni. In alternativa, o successivamente, resta sempre possibile un reclamo al Coordinatore dei servizi digitali (in Italia AGCOM) oppure agire davanti al giudice ordinario, anche per il risarcimento del danno.

Sul GDPR, l'articolo 22 tutela dal fatto di essere sottoposti a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona. Questo diritto si applica realmente solo se la sospensione è stata decisa esclusivamente da un algoritmo, senza intervento umano: se così fosse, lei avrebbe diritto a ottenere una revisione umana della decisione. L'articolo 15 riguarda invece l'accesso ai propri dati personali detenuti dal titolare del trattamento, diritto diverso dal ripristino dell'account in sé.

Detto questo, le indichiamo il percorso concreto. Prima di tutto verifichi di aver già esaurito la procedura di reclamo interno alla piattaforma tramite i moduli ufficiali di richiesta di revisione dell'account, conservando ogni comunicazione ricevuta. Se questo non ha dato esito, può presentare un reclamo tramite un organismo ADR certificato ai sensi dell'articolo 21 DSA, gratuito e senza necessità di avvocato. Parallelamente può inviare una diffida formale alla piattaforma, anche senza PEC, tramite raccomandata A/R o gli strumenti di contatto legale messi a disposizione dal gruppo Meta, chiedendo il ripristino dell'accesso e riservandosi il risarcimento del danno. Non essendoci un operatore di telefonia coinvolto, il Corecom non è competente su questa materia: la sede propria per il risarcimento resta il giudice civile, dopo il tentativo di mediazione obbligatoria.

Può predisporre la diffida attraverso il nostro generatore moduli, sezione privacy e dati personali.

Per approfondire: la nostra guida sulla mediazione civile obbligatoria
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