Mercoledì 23 settembre 2026
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Cara ADUC

rimborso annulla viaggio per famiglia di fatto

10 ottobre 2018
Domanda 10 ottobre 2018
buon pomeriggio,
chiedo supporto per un rimborso di un viaggio annullato per motivi di salute, l'assicurazione ha assunto una posizione che ritengo ingiusta (allego fascicolo che illustra la polizza, si veda in particolare art. 4.1):
ho prenotato il viaggio per me e per la mia compagna/convivente e per la figlia di lei, siamo conviventi ed il fatto è attestato dai singoli certificati di residenza, ma l'assicurazione sembra sostenere che la polizza, prevedendo rimborso per il colpito da infortunio (io) + i suoi parenti + 1 solo compagno di viaggio, debba rimborsare solo me e una delle due persone che avrebbero dovuto viaggiare con me, questo benchè siamo una famiglia di fatto e e benchè le due mie compagne di viaggio siano madre e figlia (minorenne).
Attendo vostro parere, soprattutto sulla possibilità di assimilare una convivenza di fatto con una relazione di familiarità, il che mi consentirebbe di ricevere rimborso per entrambe le persone che avrebbero viaggiato con me.
Grazie,
Vincenzo, da Livorno (LI)

Risposta ADUC
Il comma 37 prevede che l’accertamento della stabile convivenza è riscontrabile dalla dichiarazione anagrafica di costituzione o mutamento di una nuova convivenza, che la coppia è obbligata a presentare al Comune in cui è situata la residenza comune, ai sensi degli arti. 4 e 13, comma 1, lettera b), del D.P.R n. 223 del 1989.
Tuttavia, sulla necessità di presentare la suddetta dichiarazione al fini della legale costituzione della convivenza, sussistono interpretazioni contrastanti.
La prassi dei principali capoluoghi di provincia (Milano, Torino, Napoli, Venezia, Genova) andrebbe in questa direzione: essi, infatti, impongono ai conviventi il deposito della richiesta d’iscrizione presso un apposito registro anagrafico, senza la quale la convivenza non viene legalmente riconosciuta.
Secondo il Tribunale di Milano (ordinanza del 31.05.2016), invece, la dichiarazione costituirebbe solo uno strumento di prova della convivenza di fatto, non di costituzione della medesima, poiché il comma 37 della Legge Cirinnà prevede che la predetta dichiarazione abbia la finalità di accertare la “stabile convivenza”, non di riconoscere quest’ultima.
Di conseguenza, i diritti previsti dalla Legge Cirinnà nei confronti dei conviventi si applicherebbero ad essi al momento della costituzione del nuovo rapporto, a prescindere dalla presentazione della suddetta dichiarazione (che comunque deve essere inoltrata quanto prima).
Inoltre vi è la possibilità di certificare la situazione di fatto con il contratto di convivenza.
Il comma 50 della Legge Cirinnà prevede inoltre la facoltà, per i conviventi di fatto, di disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla vita in comune mediante la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
La costituzione di tale scrittura privata – così come la modifica e la risoluzione – deve avvenire, a pena di nullità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Per il resto si deve attenere alle norme della polizza da Lei sottoscritta con le specificazioni in essa previste.
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