Venerdì 25 settembre 2026
Menu
Cara ADUC

Ricorso multa telefonino

22 agosto 2018
Domanda 22 agosto 2018
Buongiorno,
nel 2015 è arrivata alla società una multa totalmente sbagliata per "uso del telefono" senza indicarne le motivazioni di fermo, orario sbagliato e
strada sbagliata (in quel momento, da fattura completa di orario e di mia firma nella sezione "conducente" stavo caricando della merce). Ho effettuato ricorso al prefetto tramite PEC aziendale indicandomi "titolare e conducente del veicolo" senza mettere un timbro o scrivere tale ricorso su carta intestata e senza fornire le mie generalità alla Polizia Locale (sono socio di rappresentanza ma non legale rappresentate) ed il prefetto per questa ragione ha risposto che "il ricorso è inammissibile perché avanzata da persona non titolata". Ho effettuato poi ricorso, ma non sapendo che Bergamo avesse una sede per ogni zona e, che sul retro della multa nelle modalità di ricorso non era indicato a quale polo facesse riferimento proseguii semplicemente con Bergamo dove esso si è definito appunto "incompetente" e pensando che il passaggio al polo corretto avvenisse automaticamente. Il mese scorso mi sono trovato spiazzato quando ho ricevuto la multa raddoppiata da pagare entro la fine di Agosto. Penso che sul ricorso non posso ormai far più nulla in quanto avanti al giudice mi son presentato oltre un anno fa (01/03/2017), ma volevo sapere se è giusto che la multa sia raddoppiata (penso per il ricorso al prefetto in quanto non indicato) nonostante il prefetto mi ha identificato come "persona non titolata" e se mi dovessero nuovamente chiedere i dati della patente per i punti della patente cosa devo fare?
posso rifare ricorso? E se non me li chiedono devo comunque inviarglieli in quanto allegati alla multa ricevuta nel 2015?
Grazie
Davide, dalla provincia di LC

Risposta ADUC
per meglio comprendere il suo racconto dovrebbe precisare cosa intende per "polo" riferito alla città o provincia di Bergamo: si riferisce all'ufficio del giudice di pace?
Il raddoppio della sanzione è sempre dovuto nel caso di pagamento effettuato oltre il 60gg dalla data di notifica o, come sembra nel suo caso, a seguito di respingimento dei ricorsi al Prefetto o al g.d.p.
Infine le sara' certamente notificato anche la sanzione ex art. 126bis, che se sarà pagata, non comporta la riduzione dei punti della sua patente in quanto il conducente è sconosciuto
ADUC è indipendente
Nessun finanziamento pubblico né pubblicità. Solo le donazioni ci rendono liberi.
Sostienici →