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Cara ADUC

Ricorso cartella di pagamento

2 maggio 2018
Domanda 2 maggio 2018
Si tratta di una cartella di pagamento notificata per il mancato pagamento delle sanzioni conseguenti a due verbali al codice della strada correttamente notificati per un importo di € 192. In realtà, il contravventore, a seguito della notifica dei verbali, ha effettuato il pagamento dell'importo dovuto, nei termini previsti, ma sbagliando il numero del conto corrente: il versamento è stato effettuato su un conto corrente intestato al Comune del luogo dell'infrazione mentre doveva essere effettuato al conto corrente della relativa Città Metropolitana (la contravvenzione, infatti, è stata elevata dalla Polizia Provinciale e non dalla Polizia Locale).
Dopo aver ricevuto un "avviso bonario" da parte della Polizia Provinciale che invitava ad eseguire il pagamento, con relative ulteriori sanzioni - pari complessivi € 424 - e spese pari a complessive € 44, vi è stata una interlocuzione a mezzo mail con un Sostituto Commissario della predetta Polizia Provinciale attraverso la quale è stato rappresentato che il pagamento è avvenuto su un conto corrente diverso da quello previsto e di essere disponibile ad eseguire un nuovo pagamento, al conto corrente corretto, pari all'importo originariamente dovuto (€ 192) più le spese (€ 44).
Nella circostanza è stato rappresentato che la somma richiesta con "l'avviso bonario" di € 424 non si riteneva conforme al c.d. "principio di ragionevolezza" che deve ispirare l'attività della Pubblica Amministrazione, che, seppur non espressamente codificato, è ricavabile dalla giurisprudenza sulla base degli articoli 3 e 97 della Costituzione nonchè con riferimento alla legge 241/90 ed ha trovato concretezza normativa, ad esempio, nell'art. 1 comma 722 della legge n. 147/2013 relativamente al pagamento dell'IMU ad un comune diverso quello destinatario dell'imposta (prevedendo, in tale caso, il riversamento al comune competente delle somme indebitamente percepite.
Il suddetto Sostituto Commissario - nel comunicare che l'importo risulta accreditato ad altro ente e non vi è la possibilità di effettuare uno spostamento del pagamento e, quindi, non è possibile considerare il verbale come pgato entro i termini - ha confermato l'insoluto relativo alla mancata riscossione, segnalando che era possibile chiedere il rimborso all'altro ente per l'importo non dovuto (in effetti,successivamente, il rimborso è stato chiesto ed ottenuto).
In relazione a quanto esposto, chiedo, cortesemente, se codesta associazione sia a conoscenza di analoghe controversie - in particolare se vi è giurisprudenza in merito - e se sia sostenibile un ricorso al giudice di pace, sostenendo il sostanziale avvenuto pagamento delle somme dovute nei termini previsti. In caso positivo per quale ipotesi sia corretto: in opposizione all'iscrizione a ruolo o in opposizione alla cartella di pagamento? e quale sia l'importo del contributo unificato da corrispondere. L'eventuale ricorso dovrà essere presentato entro il 12 maggio p.v..
Ringrazio per la cortese attenzione.
Livio, da San Lazzaro Di Savena (BO)

Risposta ADUC
l'errore è stato commesso dal soggetto obbligato per cui nessun pagamento risulta fatto nei termini all'ente creditore il quale chiede sanzioni di ritardo e spese. Non ci sono controversie analoghe a ns. conoscenza, per cui la vicenda va inquadrata nell'errore descritto nell'art. 3 della l. 689/81 2° comma; non si può sapere se l'autorità giudiziaria possa considerare l'errore "non determinato da colpa". Il ricorso è da fare contro l'atto sanzionatorio -ossia la cartella -avanti al giudice di pace . Per l'importo bisogna chiedere all'URP dei relativi uffici.
cfr. Cass.ne 7139(2017: La cognizione in materia di opposizione a cartella per sanzioni del Codice della Strada in caso di opposizione ad esecuzione non ancora iniziata spetta alla competenza del giudice di pace, avuto riguardo ai criteri di competenza per materia, individuati dall’art. 7 del D.Lgs. n. 150/2011, al pari della cognizione relativa all’opposizione al verbale di accertamento presupposto, non rilevando la circostanza che la parte abbia proposto l’opposizione dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo.
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