Giovedì 4 giugno 2026
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Cara ADUC

reclamo a SG Energia

17 novembre 2021
Domanda 17 novembre 2021
Buongiorno, il nostro fornitore, la SG Energia, ha inviato la fattura n°xxxxx del 23/9/21 riportando FINALMENTE dei valori effettivi. Noi, prendendo le letture ogni mese ma non potendole comunicare al fornitore, in quanto il contatore è di ultima generazione e le leggono da remoto, abbiamo tuttavia riscontrato delle discordanze sui consumi. Prontamente facciamo reclamo, comunichiamo le nostre autoletture e chiediamo una rettifica della fattura entro i tempi indicati per il termine ultimo di pagamento. Dopo diversi contatti via email, in cui si richiedevano letture aggiornate, matricola contatore supportate dalle rispettive foto(le prime leggermente sfuocate), l'11/10/21, con l'avvicinarsi della scadenza(13/10/21), sollecitiamo la rettifica. Vengono richieste nuove letture e foto. Il 12/10/21 espletiamo nuovamente la loro richiesta.Il 13/10/21 non abbiamo ancora una risposta ma dovendo pagare, calcoliamo l'importo in base ai consumi da noi accertati e comunicati nel reclamo. L'importo passa da € 469,14 a € 399,32 salvo E.O. e sarà quest'ultimo ad essere pagato entro i termini richiesti. Il 21/10/21 riceviamo un email in cui prendono in carica le nostre letture addebitandole nella prossima fattura con i consumi di settembre 2021.
Purtroppo è troppo tardi, ormai abbiamo pagato.Rifaranno i conteggi nelle prossime fatture, invece il 25/10/21 riceviamo a 1/2 PEC la diffida ad adempiere al pagamento di € 69,81 e il preavviso di sospensione della fornitura con termine ultimo il 19/11/21.
Volevamo chiedere cosa si può fare per evitare l'eventuale sospensione pur mantenendo la fermezza che le fatture devono riportare consumi reali e non più stimati e se reali ma pur con errore (è umano sbagliare) che risolvano le problematica senza portare ansia all'utente finale?
Ricordiamo che esiste una cauzione di € 352,00 che è un valore ampiamente superiore all'importo da loro richiesto e secondo quanto da voi scritto in un vostro articolo, qui sotto riportato:
"Quando invece la fornitura non può essere cessata per morosità?
La fornitura non può essere sospesa per morosità se il cliente non è stato prima avvisato tramite raccomandata, se il pagamento è stato effettuato entro i tempi ma per cause non imputabili il cliente, gli estremi del pagamento non sono stati inviati al venditore, se l'importo da pagare è inferiore o uguale al deposito cauzionale, se la chiusura della fornitura cade in giorni festivi e prefestivi, di venerdì e sabato, oppure, se si tratta di un conguaglio o un importo anomalo per i quali il cliente ha presentato un reclamo scritto al venditore. In questo caso, infatti, il venditore è tenuto a rispondere per iscritto al cliente prima di poter procedere al distacco della fornitura per morosità."
potrebbe deficere il loro tentativo di sospensione in attesa che vengano fatte, lo speriamo ,le dovute rettifiche?
x loro c'è anche una richiesta di € 0,10 x ritardato pagamento
allegati: lettera diffida
grazie
Antonello

Risposta ADUC
non ci risulta che la comunicazione delle autoletture, comunque regolata dal contratto, sia superflua, in quanto il gestore del mercato libero non è in grado di leggere a distanza il contatore, opzione riservata invece all'utente e al distributore locale di energia.
Cio' premesso, le ricordiamo che l'utente non puo' unilateralmente - specie senza comunicarne le motivazioni - ridurre il pagamento delle bollette ricevute, che devono invece essere oggetto di reclamo formale per eccedenza sui consumi che, se legittima, potra' essere rimborsata anche dopo la scadenza. Per operare una corretta contestazione, questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna entro 50 giorni, fare un tentativo di conciliazione presso l'Autorita' dell'energia Arera (ex Aeegsi):
http://sosonline.aduc.it/scheda/energia+elettrica+gas+conciliazioni+obbligatorie_25396.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, si potra' fare causa presso il proprio giudice di pace, anche senza avvocato per importi inferiori a 1.100 Euro:
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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