Cara ADUC
Recesso nuova offerta infostrada
Domanda
25 gennaio 2018
Buongiorno, sono da più di un anno cliente Infostrada.
Il giorno 2 Gennaio ho richiesto l'attivazione della fibra (Wind Home) dal loro sito ma il 13 Gennaio, dopo aver parlato più volte nei giorni precedenti con i loro operatori, ho inviato una raccomandata a/r (in allegato) per richiedere il recesso (o comunque di non attivare) della nuova offerta e di lasciare attiva la vecchia promozione.
Il giorno 17, mi hanno attivato la fibra senza comunicarmi nulla (avevo rifiutato anche la consegna del nuovo modem) e oggi mi dicono che "il recesso puoi esercitarlo, ma per la cessazione, non per il ripristino del vecchio contratto".
Volevo cortesemente sapere se ciò che dicono è giusto visto che ho esercitato il recesso entro i 14 giorni previsti dalla legge e se posso richiedere un rimborso per il mancato utilizzo della linea telefonica (non ho il nuovo modem).
Spero possiate aiutarmi.
Vi ringrazio anticipatamente e Vi auguro una buona giornata
Gennaro, da Napoli (NA)
Il giorno 2 Gennaio ho richiesto l'attivazione della fibra (Wind Home) dal loro sito ma il 13 Gennaio, dopo aver parlato più volte nei giorni precedenti con i loro operatori, ho inviato una raccomandata a/r (in allegato) per richiedere il recesso (o comunque di non attivare) della nuova offerta e di lasciare attiva la vecchia promozione.
Il giorno 17, mi hanno attivato la fibra senza comunicarmi nulla (avevo rifiutato anche la consegna del nuovo modem) e oggi mi dicono che "il recesso puoi esercitarlo, ma per la cessazione, non per il ripristino del vecchio contratto".
Volevo cortesemente sapere se ciò che dicono è giusto visto che ho esercitato il recesso entro i 14 giorni previsti dalla legge e se posso richiedere un rimborso per il mancato utilizzo della linea telefonica (non ho il nuovo modem).
Spero possiate aiutarmi.
Vi ringrazio anticipatamente e Vi auguro una buona giornata
Gennaro, da Napoli (NA)
Risposta ADUC
Il recesso per ripensamento, previsto dalla legge per i soggetti consumatori (Codice del Consumo art.53 e segg.). Va esercitato entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto con raccomandata a/r e il contratto in pratica viene annullato, senza alcuna spesa a carico dell'utente se non relativa all'eventuale servizio già fruito nel frattempo. Il recesso così indicato si applica anche alle nuove offerte.
Il codice del consumo, precisa che il consumatore non è tenuto a pagare forniture non richieste di qualsiasi genere -quindi anche relative a servizi di telecomunicazione- e che la sua mancata risposta a seguito dell'attivazione di una fornitura NON costituisce consenso alla stessa (D.lgs.206/2005 art. 66-quinquies).
Questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente il rimborso e anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
Il codice del consumo, precisa che il consumatore non è tenuto a pagare forniture non richieste di qualsiasi genere -quindi anche relative a servizi di telecomunicazione- e che la sua mancata risposta a seguito dell'attivazione di una fornitura NON costituisce consenso alla stessa (D.lgs.206/2005 art. 66-quinquies).
Questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente il rimborso e anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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