Cara ADUC
Recesso anticipato Vodafone e TIM per cambio condizioni contrattuali
Domanda
2 maggio 2018
Buongiorno, br />
Ho approfittato delle modifiche contrattuali proposte dai due
operatori (per me ed i miei suoceri) a seguito della legge che
imponeva loro di fatturare mensilmente anzichè ogni 28 giorni,
evitando così di pagare le penali per recesso anticipato. br />
Ho ricevuto queste risposte: br />
Vodafone mi ha chiamato confermandomi l'esenzione dal pagamento di
penali per recesso anticipato però mi ha comunicato che dovrò
pagare le rate rimanenti dell' "attivazione linea telefonica" che
stavo gia pagando a rate nella bolletta, spalmate in 48 mesi.
Quindi secondo lotro dovrò pagare 78 euro la prossima bolletta per
questo motivo. Sapete dirmi se è lecito? br />
TIM invece mi ha chiamato dicendomi che dovrò comunque pagare il
costo del noleggio modem... ora qui la cosa mi sembra più assurda,
il modem glielo riconsegno, non lo potrei comunque utilizzare più
essendo bloccato solo per essere utilizzato con la loro linea ed
il loro servizio... qui mi sembra più un abuso, cosa ne pensate?
Grazie mille. br />
Andrea, da Torino (TO)
Risposta ADUC
La disdetta, ovvero la comunicazione di mancato rinnovo di un contratto a scadenza, non deve comportare l'addebito di costi di cessazione ma solo di eventuali commissioni dovute alla scadenza o costi relativi alle apparecchiature fornite dal gestore (telefoni o altro), purché previsti contrattualmente. Non possono essere chiesti pagamenti per prestazioni erogate a decorrere dal termine del contratto, e nel caso che il gestore non riesca ad impedire tecnicamente tali addebiti, occorre il tempestivo storno e/o rimborso degli stessi.
In caso invece di recesso anticipato si ricorda che per legge non sono dovute penali ma il contratto può prevedere addebito di “spese di disattivazione”. Non sono comunque dovuti corrispettivi per prestazioni erogate a decorrere dalla data di recesso, quindi Lei non deve pagare nulla a Vodafone.
Per TIM:
RESTITUZIONE APPARATI
In caso di disdetta si presenta spesso il problema della restituzione degli apparati detenuti in comodato.
Oltre alle condizioni contrattuali che regolano la detenzione degli apparecchi, contano le regole generali dettate dal codice civile, in particolare gli articoli 1809 e 1810 che sanciscono l'obbligo di restituzione alla scadenza del termine convenuto o dietro richiesta del gestore.
Conseguentemente, e' possibile che il contratto preveda l'addebito di penali in caso di mancata restituzione dell'apparecchio. E' anche vero, pero', che spesso i contratti non specificano in modo dettagliato le modalita' di restituzione, rendendo difficile l'adempimento di questo obbligo.
E' consigliabile fare accenno alla restituzione dell'apparecchio detenuto gia' nella raccomandata a/r con la quale si effettua la disdetta, chiedendo esplicitamente (se nel contratto non fossero date informazioni al riguardo) quali modalita' seguire per la restituzione.
La totale mancanza, sul contratto, di informazioni sulle modalita' di restituzione (in molti casi viene semplicemente detto che ci si deve informare ad un call-center, e questo puo' bastare) puo' costituire, secondo noi, motivo di contestazione dell'addebito delle penali.
Sarebbe meglio, pero', poter dimostrare di essersi interessati alla cosa al momento della disdetta magari responsabilizzando il gestore come consigliato.
Questo cio' che dovrebbe fare per i due gestori, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
In caso invece di recesso anticipato si ricorda che per legge non sono dovute penali ma il contratto può prevedere addebito di “spese di disattivazione”. Non sono comunque dovuti corrispettivi per prestazioni erogate a decorrere dalla data di recesso, quindi Lei non deve pagare nulla a Vodafone.
Per TIM:
RESTITUZIONE APPARATI
In caso di disdetta si presenta spesso il problema della restituzione degli apparati detenuti in comodato.
Oltre alle condizioni contrattuali che regolano la detenzione degli apparecchi, contano le regole generali dettate dal codice civile, in particolare gli articoli 1809 e 1810 che sanciscono l'obbligo di restituzione alla scadenza del termine convenuto o dietro richiesta del gestore.
Conseguentemente, e' possibile che il contratto preveda l'addebito di penali in caso di mancata restituzione dell'apparecchio. E' anche vero, pero', che spesso i contratti non specificano in modo dettagliato le modalita' di restituzione, rendendo difficile l'adempimento di questo obbligo.
E' consigliabile fare accenno alla restituzione dell'apparecchio detenuto gia' nella raccomandata a/r con la quale si effettua la disdetta, chiedendo esplicitamente (se nel contratto non fossero date informazioni al riguardo) quali modalita' seguire per la restituzione.
La totale mancanza, sul contratto, di informazioni sulle modalita' di restituzione (in molti casi viene semplicemente detto che ci si deve informare ad un call-center, e questo puo' bastare) puo' costituire, secondo noi, motivo di contestazione dell'addebito delle penali.
Sarebbe meglio, pero', poter dimostrare di essersi interessati alla cosa al momento della disdetta magari responsabilizzando il gestore come consigliato.
Questo cio' che dovrebbe fare per i due gestori, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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