Cara ADUC
Mutuo e morte?
Domanda
9 agosto 2018
Buongiorno, a Novembre del 2008 mio marito ha stipulato un mutuo con bhw, nel 2014 è deceduto e la banca ha riferito non esserci un’assicurazione in caso di morte. Chiesi, però, all’epoca di poter avere il blocco per mortis causa mai concessa poiché mi dissero che avrei dovuto fare l’accollo del mutuo per potervi accedere. Il problema è che non avendo figli, nell’eredità sono subentrati i fratelli, con i quali è in corso una causa per la divisione dei beni. Dal 2014 però sono io che provvedo al pagamento delle rate, tramite
addebito sul conto corrente ed ora che ho perso il lavoro non ho comunque diritto al blocco del mutuo. Io avrei bisogno di accedere a tale diritto (che avrei dovuto avere già 4 anni fa) e vorrei capire se effettivamente non esiste tale assicurazione in caso di morte. So per certo che la Bhw presenta numerosi problemi anche nella struttura dei mutui concessi in passato. Cosa posso fare? Grazie in anticipo
Gaia, dalla provincia di RM
Gaia, dalla provincia di RM
Risposta ADUC
si premette che Lei è coerede per i due terzi dei beni mentre i collaterali lo sono per un terzo. Ciò vale anche per i debiti ereditari quale è la rata di mutuo.
Circa la sospensione della rata di mutuo, l’accordo siglato dall’ABI e dalle associazioni per i consumatori ha introdotto per il triennio 2015-2017 lo strumento della sospensione del mutuo per le famiglie in difficoltà economica, poi prorogato fino al 31 luglio 2018. Sospensione che non può essere superiore ai 12 mesi e che può essere richiesta una sola volta.
È bene precisare, però, che la sospensione riguarda solamente il versamento della quota capitale - ossia la rata - quindi il titolare del mutuo continuerà a pagare gli interessi.
Inoltre, per chiedere la sospensione del pagamento è necessario che il mutuo - o il finanziamento - per il quale si fa la richiesta sia stato acceso almeno 24 mesi prima.
Un ulteriore requisito riguarda i mutui che hanno come oggetto un immobile: in tal caso la sospensione delle rate è possibile solamente se si tratta di prima abitazione. Non possono accedere allo strumento, quindi, coloro che hanno acceso il mutuo per l’acquisto di una seconda casa.
Requisiti
Come anticipato, la sospensione può essere richiesta dalle famiglie in “difficoltà economica”; cosa significa? Nel dettaglio l’accordo riconosce l’accesso a questo strumento a tutte le famiglie in cui si è verificato uno dei seguenti eventi:
cessazione del lavoro dipendente (ma non può essere richiesto se c’è stata una risoluzione consensuale del contratto, oppure un licenziamento per giusta causa);
sospensione dal lavoro per una durata superiore ai 30 giorni;
riduzione dell’orario di lavoro;
morte del titolare del mutuo, oppure qualora questo si trovi in una condizione di non autosufficienza.
Questi requisiti per essere validi devono far riferimento all’intestatario del mutuo; se questo è cointestato basta che si riferiscano ad almeno uno dei titolari.
Ciò premesso, se è ancora in tempo per la domanda, Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Circa la sospensione della rata di mutuo, l’accordo siglato dall’ABI e dalle associazioni per i consumatori ha introdotto per il triennio 2015-2017 lo strumento della sospensione del mutuo per le famiglie in difficoltà economica, poi prorogato fino al 31 luglio 2018. Sospensione che non può essere superiore ai 12 mesi e che può essere richiesta una sola volta.
È bene precisare, però, che la sospensione riguarda solamente il versamento della quota capitale - ossia la rata - quindi il titolare del mutuo continuerà a pagare gli interessi.
Inoltre, per chiedere la sospensione del pagamento è necessario che il mutuo - o il finanziamento - per il quale si fa la richiesta sia stato acceso almeno 24 mesi prima.
Un ulteriore requisito riguarda i mutui che hanno come oggetto un immobile: in tal caso la sospensione delle rate è possibile solamente se si tratta di prima abitazione. Non possono accedere allo strumento, quindi, coloro che hanno acceso il mutuo per l’acquisto di una seconda casa.
Requisiti
Come anticipato, la sospensione può essere richiesta dalle famiglie in “difficoltà economica”; cosa significa? Nel dettaglio l’accordo riconosce l’accesso a questo strumento a tutte le famiglie in cui si è verificato uno dei seguenti eventi:
cessazione del lavoro dipendente (ma non può essere richiesto se c’è stata una risoluzione consensuale del contratto, oppure un licenziamento per giusta causa);
sospensione dal lavoro per una durata superiore ai 30 giorni;
riduzione dell’orario di lavoro;
morte del titolare del mutuo, oppure qualora questo si trovi in una condizione di non autosufficienza.
Questi requisiti per essere validi devono far riferimento all’intestatario del mutuo; se questo è cointestato basta che si riferiscano ad almeno uno dei titolari.
Ciò premesso, se è ancora in tempo per la domanda, Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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