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Cara ADUC

multa pagata in ritardo

6 novembre 2018
Domanda 6 novembre 2018
accuso 3 anni fa una sanzione codice della strada. la pago (3 anni fa), ma ora, mi arriva un sollecito di pagamento ulteriore di 106,00 euro, per ritardo nel pagamento. mi accorgo ora di averla pagata a suo tempo dopo 7 gg. e non 5 gg. (imputando la cifra ridotta del 30%). in sostanza la multa era di 90 euro se pagavo entro 60 gg, di 70 euro se pagavo entro 5 gg. io ho pagato 70 euro ma dopo 7 gg. vi sembra corretto che ora mi arrivino altri 106,00 euro per 2 gg. di ritardo (per altro non voluti visto che me l'ha pagata mio fratello mentre io partivo per lavoro all'estero?); per di più ora mi arriva una lettera non raccomandata (che potrei anche non aver mai ricevuto), con riportato di pagare entro 60 gg. dalla data riportata sulla lettera (che guarda caso è il 28.09.2018 e la lettera mi arriva ora dopo oltre un mese - cioe' il 31.10.2018, quindi restano solo 30 gg?.) per di piu' non vi è riportato nel dettaglio nessun conteggio (perché 106,00 euro? quali sono gli interessi? quale e'la sanzione di ora? sono scalati i 70 euro gia' versati?.. se l'ente avesse controllato il pagamento arrivatogli in 7 gg, e mi avesse avvisato, avrei avuto tutto il tempo di integrare i 20 euro entro i 60 gg... ma si e' visto bene dal farlo, o se, l'ha fatto, si e' visto bene dall'avvisarmi. per me 106 euro ora non sono per nulla noccioline… dove, se avessero ragionato, avrebbero visto la buona fede nel pagare la multa praticamente subito (7 gg. dopo).cosa devo fare? grazie se poteste darmi una risposta.
Antonio, dalla provincia di CO

Risposta ADUC
le riportiamo l'art. 389 del reg.to cds.- Ricevibilità ed effetti dei pagamenti (art. 206 C.s.).
1. Il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione.
2. Nei casi di cui al comma 1 la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, e l'acconto fornito.
3. L'eventuale pagamento, oltre sessanta giorni dalla contestazione o notificazione, ma prima della formazione del ruolo, è pari alla somma dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3, del codice, oltre alle spese del procedimento e non dà luogo all'emissione del ruolo stesso. In tal caso deve essere rilasciata quietanza analoga a quella di cui all'articolo 387. La somma riscossa fa parte dei proventi di cui all'articolo 206 del codice, unitamente a quelli riscossi a mezzo dei ruoli di cui all'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
In base a quanto sopra non ci sono margini per poter fare ricorso, e non vi sono norme che prescrivono un avviso da parte del Comune di integrare il pagamento avvenuto in ritardo.
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