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Cara ADUC

Multa CORSA MOTTA VISCONTI -Famagosta

17 aprile 2018
Domanda 17 aprile 2018
Buongiorno. Mio figlio di 13 anni, le hanno fatto la multa sul pullman, non trovava il biglietto e il controllore ha fatto il verbale intestato a lui, subito dopo ha trovato il biglietto e il controllore le ha detto che ormai la multa era stata fatta e doveva pagarla entro 5 giorni €45 + spese di controllo €15. Cosa si può fare per contestare la multa? È normale che sia intestato il verbale a lui e non ha me come genitore? Attendo gentile e gradito riscontro. Cordiali Saluti. Ps. Pullman Motta Visconti- Famagosta mi sembra che si chiama PMT- MULTA FATTA ALLe ORE 17:00 del giorno venerdì 13 aprile.
Noemí, da Milano (MI)

Risposta ADUC
secondo la legge 689/81 art. 2 "Fuori dei casi previsti dall'ultima parte del precedente comma, della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto."
Per assoggettare il genitore al pagamento della multa, anche in maniera ridotta, è necessario notificargli il verbale a suo nome.
Infatti secondo una massima della Cassazione n. 4286/2002 La disposizione di cui all'art. 2 della legge 689/1981 (a mente della quale non può essere assoggettato a sanzione amministrativa il minore degli anni diciotto, dovendo per questi rispondere i soggetti tenuti alla di lui sorveglianza, salva prova di non aver potuto impedire il fatto) postula, come condizione imprescindibile per l'irrogazione della sanzione ai soggetti responsabili della sorveglianza dell'infradiciottenne, la immediata redazione del verbale sui fatti accertati e la successiva contestazione della violazione nei confronti dei detti soggetti (nella specie, genitori), in apposito verbale, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore e la specifica attribuzione, ad essi, della responsabilità per l'illecito amministrativo. Ne consegue che, non potendosi ritenere idoneo atto di contestazione nei confronti dei suddetti soggetti la semplice notificazione della copia del verbale di contestazione del fatto al minore, la mancanza del verbale sopradescritto rende nulla l'eventuale ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria (nella specie, per violazione del codice della strada) emessa nei loro confronti.
Con tali motivi Deve attendere la notifica o la consegna del verbale contro cui poter fare ricorso nei termini ivi indicati.
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