Giovedì 24 settembre 2026
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Cara ADUC

Informazioni Velo-OK

18 settembre 2018
Domanda 18 settembre 2018
Salve,
ho visto i Vostri articoli riguardo alle norme sugli autovelox, ma ho ancora qualche dubbio. Nella zona di Vinovo (TO) e nella sua frazione di Garino sono stati installati degli autovelox arancioni a tubo, con il marchio Velo-OK. Informandomi su internet mi é sembrato di capire che sono considerati autovelox mobili, e deve esserci un agente al momento della rilevazione e quindi non sono sempre in funzione. Al riguardo ho trovato differenti metodi di segnalazione in base all'autovelox.
In un Vostro articolo ad esempio fate differenza tra autovelox mobili a funzionalitá automanica e manuale. In quale categoria rientrano i Velo-OK?
Quali regole si applicano a questi apparecchi?
Nell'allegato che Vi inoltro, quello a cui faccio riferimento (quello piú a sinistra) invece é indicato come fisso, e diventa difficile capire quali informazioni sono corrette.
Grazie per l'attenzione.
Saluti,
Alessio, dalla provincia di TO

Risposta ADUC
i 'Velo ok' non sono autovelox veri e propri, bensì colonnine arancioni ben visibili e quindi forti dissuasori della velocità, che possono contenere a turno un autovelox mobile, l'apparecchio di rilevazione della velocità che impone la constatazione immediata dell'infrazione.
Le colonnine arancioni, le postazioni fisse, possono essere molteplici ma l’autovelox è uno solo e viene posizionato all’interno di una delle colonnine, a turno. Tuttavia l’autovelox funziona come un qualsiasi strumento mobile di rilevamento della velocità quindi vede essere annunciato da regolare segnaletica, presidiato dal personale della Municipale durante il suo funzionamento e ci deve essere un’altra pattuglia a valle per la contestazione immediata dell’infrazione. Di fatto, quindi, le colonnine sono "scatole vuote" nella maggioranza dei casi, ma sono molto efficaci per l’azione di deterrenza in quanto vedendole, anche in "rapida successione", l'automobilista rallenta e mantiene la velocità moderata.
Essendo contenitori di autovelox mobile la normativa del cds è quella dell'art. 201 bis alla lettera riguardante le postazioni mobili.
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