Venerdì 5 giugno 2026
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Cara ADUC

H3G annulla contratto rateizzazione telefono imponendo una penale

9 gennaio 2018
Domanda 9 gennaio 2018
buongiorno,
vi scrivo per chiedere un aiuto in merito ad una estinzione anticipata di un contratto tre in abbonamento senza aver ricevuto alcun preavviso e con addebito su carta di credito delle rate restanti per l'acquisto di uno smartphone.
Nella fattispecie la tre mi ha addebito un importo di 101,65 per costi di attivazione/disattivazione utenza.
La chiusura del contratto e stata causata dal mancato pagamento di una rata nel mese di agosto ultimo scorso di cui non mi ero avveduto e in merito alla quale non ho mai avuto alcuna comunicazione (tutte le successive rate sono state regolarmente pagate). contattando un loro operatore ho scoperto che avevano un indirizzo di fatturazione non aggiornato pertanto le comunicazioni cartacee non pervenivano all'indirizzo corretto. Aggiungo che la scheda sulla quale era attivato il servizio non è stata mai da me utilizzata pertanto non mi sono accorto della disattivazione dello stesso.
in data 06 gennaio ho trovato sulla mi carta di credito un addebito totale di Euro 550,80.
allego le due fatture da me richieste vie email in data 06 gennaio all'operatore contattato.
la mia domanda è tuo la tre imputarmi questi costi?
rimango in attesa cortese cenno riscontro
Ddddd, da Vicenza (VE)

Risposta ADUC
dagli allegati risulta che le sono stati addebitati costi: 1°) "per recesso anticipato" di €. 81,97 e 2°) per "rate residue".
sul 1° punto La legge Bersani del 2007 ha abolito le "penali" per recesso anticipato dei contratti di telecomunicazione (telefonia, pay-tv, etc.), ed ha eliminato i termini di durata dei contratti.
La stessa legge ha tenuto però una “porta aperta” ai gestori telefonici precisando che sono addebitabili le “spese di disattivazione”, a patto che siano giustificate. Negli anni l’Autorità garante si è espressa in molti modi al riguardo, così come il Tar e il Consiglio di stato, considerando che molto spesso i gestori hanno camuffato le penali sotto forma di spese. Il succo è che le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Per ultima è arrivata la legge concorrenza del 2017 che ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
- i costi di rescissione anticipata così come quelli eventualmente da recuperare relativi all’apparecchiatura in dotazione (telefonino, modem, router, etc.) devono essere riportati sul contratto.
Pertanto sul 1° punto della questione Lei può richiedere il rimborso; questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
Sul 2° punto, bisogna vedere quali rate Lei non ha pagato; se Le risulta di aver pagato più di quanto le è stato addebitato, può richiederne il rimborso secondo quanto sopra già specificato.
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