Domenica 20 settembre 2026
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Cara ADUC

Garanzia auto usata

5 dicembre 2018
Domanda 5 dicembre 2018
Buongiorno
Il giorno 06/11/2018 ho acquistato un auto usata, nel inserzione che la pubblicizzava veniva dichiarato che l’auto era stata immatricolata nel 2006, al atto dell'acquisto scopro che era stata immatricolata nel 2005, dopo aver contestato la cosa e chiesto di rivalutare il prezzo di vendita mi si è negata questa possibilità e dal momento che il passaggio di proprietà era già stato fatto il tutto si è risolto con un loro no sullo sconto, il giorno 07/11/2018 mi reco presso il concessionario/venditore è faccio presente che vi erano dei guasti e delle perdite d’olio, mi viene riconosciuto il problema con la promessa che il tutto sarebbe stato risolto, dal 19/11 al 03/12 2018 l’auto mi è stata trattenuta, e nei giorni trascorsi è stato solo riparato un filo elettrico, premetto che l’auto in preconsegna non è stata tagliandata, e anche lì la promessa che sarebbe stato fatto il tutto in tempi brevi, il tutto non è stato eseguito ed il venditore mi dice che non mi è dovuto, oltretutto non mi ha consegnato i documenti dell’auto, e la copia chiave,
Nei vari giorni che l’auto era in loro possesso per eseguire i lavori, ho sollecitato più volte e la loro risposta era sempre la stessa “DECIDIAMO NOI QUANDO RESTITUIRLE L’AUTO“ così oggi ho deciso di andare a riprendermi l’auto.
A loro dire non ho diritto a nulla di ciò che ho chiesto, raccomandate mail pec a nulla son servite, ho addirittura chiesto la rivalutazione del prezzo pagato, ma nulla, ho chiesto il recesso del contratto ma nulla, non so cosa fare ed oltretutto non vogliono emettermi la fattura per il reale importo pagato, ma una fattura con un prezzo di vendita inferiore.
Gentilmente chiedo assistenza e consigli perché mi sento truffata
Distinti Saluti
Grazie
Anna, dalla provincia di CA

Risposta ADUC
Valgono in generale, per qualunque tipo di acquirente o di venditore, le norme del codice civile (art.1490 e segg.) che dispongono una garanzia di un anno a carico del venditore a fronte di "vizi che rendano il bene inidoneo all'uso o ne diminuiscano il valore". Se l'acquirente e' un consumatore (ovvero l'acquisto non avviene tramite uso di una partita Iva) ed il venditore e' una ditta, le disposizioni applicabili sono quelle previste dal codice del consumo per i beni nuovi (d.lgs.206/2005, art.128 e segg.) limitatamente ai "difetti non derivanti dall'uso normale della cosa, tenuto conto del tempo di pregresso utilizzo". Il codice impone, per i beni usati, anche un vincolo temporale nel senso che "le parti possono limitare la durata della responsabilita' ad un limite di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno".
Il consumatore deve denunciare i vizi entro 60 giorni dalla scoperta; la denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o l'ha occultato.
L'acquirente in forza della garanzia legale ha diritto a vari rimedi alternativi a sua scelta: riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo, risoluzione del contratto (ex art. 130 cod.cons.)
L'acquirente ha inoltre diritto ad avere la fattura corrispondente al reale prezzo pagato.
Per tutte le sue richieste
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
Nel caso in cui la società non accolga la sua richiesta, può scegliere se attivare un tentativo di conciliazione stragiudiziale presso la camera di commercio o il Giudice di Pace, oppure adire le vie legali. Qui le schede sull'argomento:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+camera+commercio_11797.php
http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
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