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Famiglia e individuo

2 maggio 2018
Domanda 2 maggio 2018
Nel caso di separazione consensuale con proprieta abitazione prima casa al 50% tra coniugi e un figlio maggiorenne studente universitario. Entrambi i coniugi hanno un reddito di pensione.La moglie ha un reddito di euro 600,00 mensile superiore al marito. Marito ha inoltre reddito di terreno con relativo affitto di euro 1.500,00 anno e soldi in banca presumo di euro 30000,00 Da tenere presente che la moglie ha la malattia di PARKINSON conclamata, ma attualmente non grave. A chi verrebbe attribuita la casa di abitazione richiesta da entrambi br /> Grazie per la risposta br /> Rina, da Samarate (VA)

Risposta ADUC
[2] La normativa specifica prevede:
l’art. 155 c.c. secondo cui la casa familiare deve spettare «di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui venivano affidati i figli».
L’art. 6, comma 6 della L. n. 898 del 1970, dispone che «L’abitazione nella casa familiare spetta di preferenza al genitore cui vengono affidati i figli o con il quale i figli convivono oltre la maggiore età. In ogni caso ai fini dell’assegnazione il giudice dovrà valutare le condizioni economiche dei coniugi e le ragioni della decisione e favorire il coniuge più debole. L’assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell’art. 1599 del codice civile» .
Quindi se il figlio convive con uno dei genitori, a quest'ultimo spetta la casa di abitazione anche se il figlio è maggiorenne.
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