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Cara ADUC

esame di stato - candidato esterno

12 gennaio 2017
Domanda 12 gennaio 2017
Scrivo per conto di un ragazzo africano richiedente asilo. Sono un'insegnante della scuola che questo ragazzo frequenta non da iscritto ma da semplice uditore esterno. Conoscendo sette lingue è lui a facilitare i rapporti con gli altri ragazzi. So che ha questa naturale funzione anche nel CAS dove abita. A novembre ha presentato una regolare domanda all'ufficio scolastico regionale per sostenere l'esame di stato all'ITC come candidato esterno: ha superato ventitre anni di età (ne ha 25) e ha la licenza media conseguita l'anno scorso presso il CPIA. Durante le vacanze di natale, l'ufficio scolastico ha rigettato la richiesta con comunicazione scritta priva di motivazione. A voce un'impiegata, che ha parlato con la responsabile del CAS, afferma che Fofana avrebbe dovuto iscriversi al quinto anno e ritirarsi a marzo. Penso che Fofana abbia diritto a svolgere l'esame preliminare e l'esame di Stato quest'anno in base ad almeno due dei requisiti richiesti dalla Circolare Ministeriale 12474 del 9 novembre 2016 (I D, punti A e C: ha assolto all’obbligo scolastico e soprattutto ha superato ventitre anni di età). La circolare è allegata a questa mail.
Un vostro parere sarebbe molto importante (e urgente).
Grazie,
Susanna

Risposta ADUC
per il solo fatto di avere oltre 23 anni, egli ha diritto a sostenere l'esame come candidato esterno. Il requisito della cessazione della frequenza entro metà marzo 2017 invece si applica soltanto alle lettere a), b) ed e).
E' possibile, forse, che abbiano ignorato la richiesta per età e abbiano invece considerato la richiesta in base alla lettera b), visto che avete presentato anche la licenza di terza media. E poiché la lettera b) prevede anche che si sia conseguito il titolo da almeno 4 o 5 anni (durata del ciclo), è possibile che un dipendente pubblico poco attento abbia scartato senza accorgersi del requisito dell'età. Ma la nostra è solo un'ipotesi.
Quel che sicuramente non va bene è la mancata motivazione del rigetto. Vi consigliamo di fare subito un'istanza di annullamento del rigetto in autotutela direttamente all'ufficio scolastico, concentrandovi esclusivamente sul requisito d'età (punto c)). Potreste anche chiedere l'intervento del Difensore civico regionale. Ma il rimedio principale, nel vostro caso, è impugnare il rigetto al Tar.
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