Giovedì 24 settembre 2026
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Cara ADUC

Disdetta EOLO

18 settembre 2018
Domanda 18 settembre 2018
Buongiorno quasi un paio di anni fa ho sottoscritto un contratto con Eolo per il servizio internet. Considerato che ad oggi il servizio risulta molto più lento di quello pubblicizzato e che spesso accade che la linea risulti proprio assente (cosa per cui l'assistenza tecnica non ha mai saputo darmi delle spiegazioni serie), ho deciso di dare disdetta del contratto. Ho chiesto informazioni circa le spese per tale operazione e mi è stato detto che ammonterebbero ad € 219,27. Dopo i due anni, a "soli" € 73,20.
Ora è vero che queste spese sono riportate in un fantomatico contratto, ma considerate le normative vigenti, ne hanno comunque il diritto a pretendere queste "tangenti"??
Silvia, dalla provincia di PR

Risposta ADUC
le spese sono dovute se quantificate dal contratto (piano tariffario) e/o dalla carta dei servizi del gestore e approvate dall'AGCOM.
Poi la legge concorrenza del 2017 ha riassunto la questione specificando che:
- le spese devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda (o sostenuti per dismettere la linea o trasferire il servizio), RESE NOTE all’utente fin dalla fase precontrattuale di pubblicizzazione dell’offerta e comunicate all’AGCOM (autorità garante per le telecomunicazioni) esplicitando la composizione di ciascuna voce e la rispettiva giustificazione economica.
- la stessa regola vale per i contratti che comprendono offerte promozionali, che tra l’altro hanno durata massima di 24 mesi. Gli eventuali costi addebitati devono essere equi e proporzionati al valore del contratto e alla sua durata residua.
Per precauzione levi l'addebito automatico al conto corrente ed attenda la richiesta o bolletta, per poterla contestare per iscritto.
A suo tempo, questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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