Cara ADUC
diritto di recesso
Domanda
25 gennaio 2018
Buona sera,
in data 06/12/2017 ho stipulato un contratto telefonicamente con Local web SRL, per un sito web per il mio B&B (premetto che sono un privato e non ho partita iva). Purtroppo, ora che ho effettuato il pagamento, mi hanno contattato per dirmi che per avere visibilità su Google, dovrò fare un ulteriore abbonamento di €148 mensili, da sommarsi ai 399€ più iva di canone annuale, quando invece mi era stato detto che con il canone annuale sarei stata visibile in primis, e comunque nel contratto non si parla assolutamente di questo ulteriore abbonamento. Inoltre ho notato che non esiste nel contratto nessuna informazione sul diritto di recesso. Come mi devo comportare?
Attendo una vostra gentile risposta,
cordiali saluti
Isabel, da Polinago (MO)
in data 06/12/2017 ho stipulato un contratto telefonicamente con Local web SRL, per un sito web per il mio B&B (premetto che sono un privato e non ho partita iva). Purtroppo, ora che ho effettuato il pagamento, mi hanno contattato per dirmi che per avere visibilità su Google, dovrò fare un ulteriore abbonamento di €148 mensili, da sommarsi ai 399€ più iva di canone annuale, quando invece mi era stato detto che con il canone annuale sarei stata visibile in primis, e comunque nel contratto non si parla assolutamente di questo ulteriore abbonamento. Inoltre ho notato che non esiste nel contratto nessuna informazione sul diritto di recesso. Come mi devo comportare?
Attendo una vostra gentile risposta,
cordiali saluti
Isabel, da Polinago (MO)
Risposta ADUC
La normativa che regola i contratti a distanza è contenuta nel Codice del Consumo agli articoli dal 45 al 67 e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni l'ha integrata con proprie disposizioni che entrano nel merito dei contratti relativi alla “fornitura dei beni e servizi di comunicazione elettronica” (telefonici, di servizi internet, per tv a pagamento).
Tali disposizioni sono state aggiornate a seguito della riforma del Codice del Consumo, proprio inerente i contratti a distanza, attuata dal D.lgs.21/2014 di recepimento della Direttiva 2011/83/UE.
Il codice del consumo prevede che in caso di contatto telefonico l'operatore debba, all'inizio della conversazione, rivelare la propria identità e anche quella della persona o società per conto della quale sta chiamando, nonché specificare lo scopo (commerciale) della chiamata.
Le informazioni obbligatorie in questo caso vengono date a voce ma comunque il consumatore è vincolato solo dopo la firma dell'offerta, solo quindi dopo che ha accettato l'offerta per iscritto.
Riguardo alle modalità di accettazione scritta venditore e consumatore possono mettersi d'accordo prevedendo modalità anche diverse dal classico invio cartaceo per posta, per esempio con invio tramite supporto durevole (invio file, cd rom, dischetto, pennetta, etc.) e conferma via mail, fax, sms o altro mezzo, anche eventualmente con firma elettronica. Su questo fa fede la registrazione telefonica e la prova grava sul gestore chiamante.
Stante quanto sopra può esercitare il recesso senza alcuna penale e/o costo.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
Tali disposizioni sono state aggiornate a seguito della riforma del Codice del Consumo, proprio inerente i contratti a distanza, attuata dal D.lgs.21/2014 di recepimento della Direttiva 2011/83/UE.
Il codice del consumo prevede che in caso di contatto telefonico l'operatore debba, all'inizio della conversazione, rivelare la propria identità e anche quella della persona o società per conto della quale sta chiamando, nonché specificare lo scopo (commerciale) della chiamata.
Le informazioni obbligatorie in questo caso vengono date a voce ma comunque il consumatore è vincolato solo dopo la firma dell'offerta, solo quindi dopo che ha accettato l'offerta per iscritto.
Riguardo alle modalità di accettazione scritta venditore e consumatore possono mettersi d'accordo prevedendo modalità anche diverse dal classico invio cartaceo per posta, per esempio con invio tramite supporto durevole (invio file, cd rom, dischetto, pennetta, etc.) e conferma via mail, fax, sms o altro mezzo, anche eventualmente con firma elettronica. Su questo fa fede la registrazione telefonica e la prova grava sul gestore chiamante.
Stante quanto sopra può esercitare il recesso senza alcuna penale e/o costo.
questo cio' che dovrebbe fare, nell'ordine:
1. inviare un'intimazione al gestore con raccomandata a/r chiedendo eventualmente anche i danni:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
2. se alla lettera riceve risposta negativa oppure non riceve risposta alcuna, fare un tentativo di conciliazione presso il Corecom della sua Regione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/conciliazione+obbligatoria+davanti+al+corecom_15317.php
3. se neanche la conciliazione va a buon fine, fare causa presso il suo giudice di pace oppure presentare istanza di definizione della controversia al proprio Corecom regionale, se abilitato, oppure direttamente all'Agcom utilizzando il formulario GU14.
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