Giovedì 24 settembre 2026
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Cara ADUC

dati sensibili minore in atti giudiziari

25 settembre 2018
Domanda 25 settembre 2018
Spett.le Associazione buongiorno,
nella contesa contro di me su questioni economiche il mio ex procuratore legale, tra gli altri documenti, ha allegato anche la relazione CTU del mio caso che gli avevo affidato. Questa relazione di più di 60 pagine contiene dati sensibili: diagnosi cliniche psicologiche su di me e su mia figlia minore.
Faccio presente che l'azione legale del mio ex avvocato è stata da esso affidata ad uno studio di avvocati diverso dal suo, da me non autorizzato al trattamento dei miei dati.
Ho letto un documento interno dell'ordine degli avvocati che cita:
"... E’ poi consentito trattare alcuni dati particolarmente sensibili di terzi soggetti (per la precisione i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del terzo) solo se il diritto da noi tutelato in sede giudiziaria è di rango almeno pari a quello alla riservatezza (o meglio alla protezione dei propri dati) vantato dal terzo ovvero qualora venga da noi tutelato un diritto della personalità o un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile...".
Faccio un esempio per descrivere il mio sdegno: se in questa relazione fosse scritto che la bambina ha l'AIDS, vi sembra opportuno far girare questi dati presso persone che non ho autorizzato? non è esorbitante rispetto il motivo del contendere ( quatto soldi in più che l'avvocato vuole da me)? E se poi la stessa questione insorgesse tra il mio ex procuratore e questo studio legale a cui si è rivolto? I dati finirebbero presso un altro studio legale di cui nemmeno sarei a conoscenza?!
Chiedo se ha senso per me denunciare questo fatto e se si, a che livello: penale, civile, censura ordine professionale e quali sono i tempi per poterlo fare.
Ringrazio per la Vostra gentile attenzione.
Cordiali Saluti
Maurizio, dalla provincia di VI

Risposta ADUC
Si è discusso anche in seno alla Corte di Cassazione circa il reale valore della riservatezza nell’ambito del processo. Ci occupiamo qui, più precisamente, del processo civile e della rilevanza penale di una sua eventuale violazione.
Sul punto le ultime sentenze degli Ermellini sono conformi.
“Occorre innanzitutto rilevare che il d.lgs. 196/2003 (c.d. codice della privacy) stabilisce:
che è escluso il diritto di opposizione al trattamento dei dati da parte dell’interessato previsto dall’art. 7[1], quando il trattamento avvenga per l’esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2 lett. e );
che il trattamento di dati personali non presuppone il consenso dell’interessato ove il trattamento avvenga per difendere un diritto in sede giudiziaria, e sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo necessario al loro perseguimento (art. 24);
che la titolarità dei trattamenti dei dati in ambito giudiziario va individuata in capo al Ministero, al CSM, agli uffici giudiziari, con riferimento alle loro rispettive attribuzioni (art. 46);
che non è applicabile nella sua generalità la disciplina sul trattamento dei dati personali, ove gli stessi vengano raccolti e gestiti nell’ambito del processo (art. 47).
Le rilevanti eccezioni alla disciplina generale cui si è fatto ora riferimento costituiscono dunque chiara conferma della peculiare rilevanza attribuita dal legislatore al diritto di agire e di difendersi in giudizio, diritto che, costituzionalmente garantito, legittima la previsione di deroghe rispetto al regime ordinario, al fine di assicurarne l’effettiva tutela. In tal senso d’altra parte si è costantemente espressa questa Corte nelle non frequentissime decisioni adottate in merito, con le quali è stata affermata la derogabilità della disciplina dettata a tutela dell’interesse alla riservatezza dei dati personali quando il relativo trattamento sia esercitato per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante, e nei limiti in cui ciò sia necessario per la tutela di quest’ultimo interesse (C. Cass. 15327/2009, 3358/2009, C. 12285/2008, C. 10690/2008, C. 8239/2003). In altri termini deve ritenersi che la disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali subisca deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito.
Ciò comporta che in tale sede devono trovare composizione le diverse esigenze (di tutela della riservatezza e di corretta esecuzione del processo), ove non coincidenti e, come ulteriore conseguenza, che alle disposizioni che regolano il processo deve essere attribuita natura speciale rispetto a quelle contenute nel codice della privacy e nei confronti di esse, quindi, nel caso di divergenza, devono prevalere” (Cass. Civ., SS. UU., sentenza dell’8.2.2011, n. 3034,).
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