Cara ADUC
Convocazione ad udienza come parte offesa
Domanda
23 novembre 2018
salve,
a giugno di quest'anno sono state incendiate delle automobili e la mia è stata parzialmente coinvolta. ho richiesto il risarcimento alla mia assicurazione, che mi ha dato un assegno per coprire i danni (togliendo l'importo della franchigia).
La settimana scorsa mi è arrivata dalla corte d'appello di Roma una comunicazione per avvisarmi che sono stato convocato, come parte offesa, ad un procedimento che si terrà il 28 novembre. in questo procedimento ci sono come imputati i 3 sospettati di aver incendiato le auto.
domande
1) sono obbligato a partecipare?
2) se non vado devo comunicarlo via raccomandata o pe ?
3) posso andare senza avvocato?
4) devo avvisare la mia assicurazione dell'udienza?
5) visto che sono stato già risarcito, potrebbe essere conveniente pagare un avvocato per partecipare al processo come parte offesa?
6) potrei ottenere un risarcimento per danni morali ed altre spese (per es. noleggio auto) a causa del sinistro?
ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.
saluti.
Maurizio, dalla provincia di RM
a giugno di quest'anno sono state incendiate delle automobili e la mia è stata parzialmente coinvolta. ho richiesto il risarcimento alla mia assicurazione, che mi ha dato un assegno per coprire i danni (togliendo l'importo della franchigia).
La settimana scorsa mi è arrivata dalla corte d'appello di Roma una comunicazione per avvisarmi che sono stato convocato, come parte offesa, ad un procedimento che si terrà il 28 novembre. in questo procedimento ci sono come imputati i 3 sospettati di aver incendiato le auto.
domande
1) sono obbligato a partecipare?
2) se non vado devo comunicarlo via raccomandata o pe ?
3) posso andare senza avvocato?
4) devo avvisare la mia assicurazione dell'udienza?
5) visto che sono stato già risarcito, potrebbe essere conveniente pagare un avvocato per partecipare al processo come parte offesa?
6) potrei ottenere un risarcimento per danni morali ed altre spese (per es. noleggio auto) a causa del sinistro?
ringrazio anticipatamente per la cortese attenzione.
saluti.
Maurizio, dalla provincia di RM
Risposta ADUC
1) La parte offesa non ha l’obbligo di partecipare alle udienze, tranne quando deve rendere la sua testimonianza: in questo caso, riceverà una apposita convocazione, nella quale sarà precisato che ha l’obbligo di presentarsi. Se la comunicazione che le è pervenuta dalla Corte d'Appello prevede questo obbligo, allora dovrà partecipare all'udienza e rendere testimonianza.
2) Nel caso, invece, che si tratti di una semplice comunicazione di un'udienza alla quale non è interessata a partecipare non dovrà fare alcuna comunicazione.
3) se intende semplicemente partecipare all'udienza, potrà farlo anche senza un avvocato. Se, invece, ritiene opportuno richiedere il risarcimento del danno causato dal reato, dovrà partecipare attivamente al processo, anche con l’indicazione di testimoni, attraverso la “costituzione di parte civile”, che deve avvenire necessariamente all’inizio del processo e richiede l’assistenza di un avvocato, al quale dovrà conferire una procura speciale per la costituzione.
Tuttavia, la costituzione di parte civile deve avvenire entro l’udienza preliminare o, successivamente, fino all’apertura del dibattimento in giudizio al momento della verifica della costituzione delle parti. Le consigliamo, pertanto, se intende esercitare tale facoltà, di rivolgersi ad un avvocato che controlli a che stato è il procedimento penale, ed eventualmente il motivo per cui non è stata avvisata in tempo dell'inizio del processo.
4) no, non è tenuta ad avvisare la sua assicurazione.
5) e 6) Se il risarcimento ha soddisfatto completamente la sua pretesa economica (compreso il danno morale), la costituzione di parte civile è inibita, in quanto si tradurrebbe in un duplicato della richiesta di risarcimento, cioè nel chiedere nuovamente qualcosa che si è già ottenuto; se, al contrario, il risarcimento è stato accettato ma solamente come acconto del maggiore avere, cioè come parte di un importo più grande che si ha intenzione di richiedere, allora la costituzione sarà ammessa.
2) Nel caso, invece, che si tratti di una semplice comunicazione di un'udienza alla quale non è interessata a partecipare non dovrà fare alcuna comunicazione.
3) se intende semplicemente partecipare all'udienza, potrà farlo anche senza un avvocato. Se, invece, ritiene opportuno richiedere il risarcimento del danno causato dal reato, dovrà partecipare attivamente al processo, anche con l’indicazione di testimoni, attraverso la “costituzione di parte civile”, che deve avvenire necessariamente all’inizio del processo e richiede l’assistenza di un avvocato, al quale dovrà conferire una procura speciale per la costituzione.
Tuttavia, la costituzione di parte civile deve avvenire entro l’udienza preliminare o, successivamente, fino all’apertura del dibattimento in giudizio al momento della verifica della costituzione delle parti. Le consigliamo, pertanto, se intende esercitare tale facoltà, di rivolgersi ad un avvocato che controlli a che stato è il procedimento penale, ed eventualmente il motivo per cui non è stata avvisata in tempo dell'inizio del processo.
4) no, non è tenuta ad avvisare la sua assicurazione.
5) e 6) Se il risarcimento ha soddisfatto completamente la sua pretesa economica (compreso il danno morale), la costituzione di parte civile è inibita, in quanto si tradurrebbe in un duplicato della richiesta di risarcimento, cioè nel chiedere nuovamente qualcosa che si è già ottenuto; se, al contrario, il risarcimento è stato accettato ma solamente come acconto del maggiore avere, cioè come parte di un importo più grande che si ha intenzione di richiedere, allora la costituzione sarà ammessa.
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