Cara ADUC
Contratto transitorio, a chi tocca la TARI?
Domanda
5 maggio 2018
Buongiorno, ho stipulato, quale conduttore, un contratto di locazione transitorio, della durata di 6 mesi, con decorrenza dal 14 settembre 2017, di un appartamento per uso abitativo. Il locatore mi ha chiesto il pagamento della Tari per il 2017. Ho letto che, in forza della legge di stabilità del 2014, per i contratti a carattere transitorio, nel caso di uso di un immobile per un periodo inferiore ai 6 mesi nell'anno solare, ovvero come nel mio caso, il pagamento della Tari spetta interamente al proprietario dell'immobile. Me lo potete confermare? In caso negativo, ovvero, nel caso in cui anche al conduttore spetti pagare la Tari, quali sono i criteri di ripartizione delle spese?
Ringrazio e saluto cordialmente
Armando, da Livorno (LI)
Ringrazio e saluto cordialmente
Armando, da Livorno (LI)
Risposta ADUC
TARI - TASSA SUI RIFIUTI
La Tari e' la nuova tassa sui rifiuti che con la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) va a sostituire dal 2014 la Tares, pur se i presupposti di applicazione rimangono simili.
CHI PAGA -Articolo 1, comma 640 e ss, Legge 147/2013
Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari e' dovuta solo dal possessore a titolo di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Quindi nel suo caso la Tari spetta al locatore.
La Tari e' la nuova tassa sui rifiuti che con la Tasi (tassa sui servizi indivisibili) va a sostituire dal 2014 la Tares, pur se i presupposti di applicazione rimangono simili.
CHI PAGA -Articolo 1, comma 640 e ss, Legge 147/2013
Il soggetto obbligato al pagamento e' colui che possiede o detiene i locali e le aree; gli eventuali co-possessori o co-detentori sono obbligati in solido al pagamento dell'obbligazione che comunque rimane unica.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare la Tari e' dovuta solo dal possessore a titolo di proprieta', uso, usufrutto, abitazione o superficie.
Quindi nel suo caso la Tari spetta al locatore.
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