Cara ADUC
Contratto di concessione godimento con diritto di acquisto
Domanda
27 novembre 2018
Buongiorno volevo sapere se in questa tipologia di contratto, NON essendoci l'obbligo di acquisto, é possibile prevedere una CAPARRA CONFIRMATORIA DA TRATTENERE in caso di mancato acquisto da parte del conduttore.. nel leggere l'articolo 23 del 12 settembre 2014 n.133 a Me pare di no, invece l'agenzia immobiliare mi ha consegnato un facsimile di un UNICO contratto dove c'è anche la caparra confirmatoria.. NON PREVISTA, A ME PARE, DALLA LEGGE A CUI IL CONTRATTO FA RIFERIMENTO.. inoltre mi pare pure che se il conduttore NON ESERCITA IL DIRITTO DI ACQUISTO dovrà riavere indietro la parte dei canoni data
in acconto acquisto.. e SOLAMENTE nel caso di inadempienza il proprietario potrà trattenere tutti i canoni sennò NON PUÒ TRATTENERLI GIUSTO?? O uno può prevedere e scrivere quello che vuole sul contratto??? Anche se la legge in materia non lo consente???
Grazie
Patrizia, dalla provincia di RI
Grazie
Patrizia, dalla provincia di RI
Risposta ADUC
I contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili sono regolati dall'art. 23 del d.l. 12.09.2014 n. 133. Essi contengono il diritto per il conduttore di acquistare l'immobile entro un termine determinato, imputando a corrispettivo del trasferimento una parte di canone.
Le parti definiscono nel contratto la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto dell'immobile entro il termine stabilito.
In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, egli deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, cogli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e acquisisce interamente i canoni a titolo d'indennità, salvo patto contrario.
La legge non parla di caparra confirmatoria, per cui lei può rifiutare di darla e chiedere di levarla dal contratto.
Le parti definiscono nel contratto la quota dei canoni imputata al corrispettivo che il concedente deve restituire in caso di mancato esercizio del diritto di acquisto dell'immobile entro il termine stabilito.
In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, egli deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, cogli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile e acquisisce interamente i canoni a titolo d'indennità, salvo patto contrario.
La legge non parla di caparra confirmatoria, per cui lei può rifiutare di darla e chiedere di levarla dal contratto.
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