Cara ADUC
contratto di compravendita beni mobili
Domanda
4 maggio 2018
Volevo sapere in caso di compravendita di bene mobile (furgone uso attività artigianale) usato da concessionario a Ditta individuale..
esiste la garanzia? Dopo due mesi di utilizzo siamo già fermi con il mezzo e ci siamo accorti che ci hanno fatto firmare in malafede (abbiamo registrazione audio) un foglio di conformità
Michele, da Modena (MO)
esiste la garanzia? Dopo due mesi di utilizzo siamo già fermi con il mezzo e ci siamo accorti che ci hanno fatto firmare in malafede (abbiamo registrazione audio) un foglio di conformità
Michele, da Modena (MO)
Risposta ADUC
secondo il cod. consumo, la garanzia biennale vale anche sui beni usati, "tenuto conto del tempo pregresso del pregresso utilizzi limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale" Art. 128.
Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. art. 134.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La garanzia legale di conformità, infatti, obbliga il Venditore a consegnare il veicolo CONFORME a quanto dichiarato e descritto nel contratto di vendita.
Non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto, il consumatore, era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza.
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E STATO D'USO DEL VEICOLO USATO
Diventa fondamentale al fine di tutelare i diritti di ambedue le parti contraenti, che il Concessionario/Venditore compili un CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL VEICOLO dove sia illustrato lo STATO D'USO ed evidenziati gli eventuali difetti, nonché dettagliatamente elencati gli equipaggiamenti e tutti i documenti in dotazione.
Quindi il venditore risponde solo dei difetti non contenuti nel certificato di conformità.
Nel caso di beni usati le parti possono limitare la durata della responsabilità ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. art. 134.
RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE
Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. La garanzia legale di conformità, infatti, obbliga il Venditore a consegnare il veicolo CONFORME a quanto dichiarato e descritto nel contratto di vendita.
Non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto, il consumatore, era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza.
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E STATO D'USO DEL VEICOLO USATO
Diventa fondamentale al fine di tutelare i diritti di ambedue le parti contraenti, che il Concessionario/Venditore compili un CERTIFICATO DI CONFORMITÀ DEL VEICOLO dove sia illustrato lo STATO D'USO ed evidenziati gli eventuali difetti, nonché dettagliatamente elencati gli equipaggiamenti e tutti i documenti in dotazione.
Quindi il venditore risponde solo dei difetti non contenuti nel certificato di conformità.
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