Cara ADUC
contestazione multa per mancanza di segnaletica appropriata
Domanda
27 aprile 2018
Salve,
ho ricevuto il preavviso di accertamento di violazione del codice della strada dopo che mi hanno rimosso l'auto con il carro attrezzi.
Non ho pagato la multa ma ho dovuto il pagare la rimozione.
Vi chiedo se contestando la multa con esito positivo riceverei anche il rimborso della sanzione accessoria (la rimozione).
Chiedo inoltre se la mancanza del doppio segnale di divieto di sosta (e cioè la presenza di un solo segnale all'inizio del divieto e NON alla fine, cioè all'incrocio successivo di una strada) possa essere motivo valido di contestazione davanti al prefetto.
Chiedo se la non visibilità del primo segnale (documentata con foto) possa essere ulteriore motivo di contestazione.
Vi ringrazio per i vostri suggerimenti.
Un saluto cordiale
Francesca, da Milano (MI)
ho ricevuto il preavviso di accertamento di violazione del codice della strada dopo che mi hanno rimosso l'auto con il carro attrezzi.
Non ho pagato la multa ma ho dovuto il pagare la rimozione.
Vi chiedo se contestando la multa con esito positivo riceverei anche il rimborso della sanzione accessoria (la rimozione).
Chiedo inoltre se la mancanza del doppio segnale di divieto di sosta (e cioè la presenza di un solo segnale all'inizio del divieto e NON alla fine, cioè all'incrocio successivo di una strada) possa essere motivo valido di contestazione davanti al prefetto.
Chiedo se la non visibilità del primo segnale (documentata con foto) possa essere ulteriore motivo di contestazione.
Vi ringrazio per i vostri suggerimenti.
Un saluto cordiale
Francesca, da Milano (MI)
Risposta ADUC
in teoria e' possibile, accolto il ricorso con specifica disposizione del giudice di procedere al rimborso.
Il cartello di divieto di sosta vale da dove e' installato fino alla fine del marciapiede/immobile e non ci deve necessariamente essere un cartello di fine, a meno che, per l'appunto, la fine del divieto avvenga prima della fine del marciapiedi/immobile.
Sulla non visibilita' dello stesso cartello, non le sappiamo dire, perche' va verificata la sua affermazione e, nel caso di ricorso, documentata.
Il cartello di divieto di sosta vale da dove e' installato fino alla fine del marciapiede/immobile e non ci deve necessariamente essere un cartello di fine, a meno che, per l'appunto, la fine del divieto avvenga prima della fine del marciapiedi/immobile.
Sulla non visibilita' dello stesso cartello, non le sappiamo dire, perche' va verificata la sua affermazione e, nel caso di ricorso, documentata.
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