Cara ADUC
consiglio di stato sentenza n. 4223 del 06/09/2017
Domanda
24 maggio 2018
Buongiorno,
scrivo in merito alla sentenza del Consiglio di stato n. 4223 del 06/09/2017 circa l’illegittimità dell’applicazione della tariffa igiene ambientale maggiorata per i non residenti.
Mio padre, dalla morte di mia madre, si ritrova la sua casa di residenza e la casa della moglie (stesso comune).
A tal fine, secondo il regolamento vigente del Comune di appartenenza, nella casa di residenza paga la tariffa Tari “Immobili residenti” e per la casa della moglie paga la tariffa “Immobili non residenti”.
Mio padre vive da solo, per motivi di salute si è portato a vivere nella casa della moglie in quanto risulta essere più vicina a noi figli per essere più seguito.
Ora, partendo dal fatto che, se vive in una delle due case vien da se’ che non crea rifiuti per l’altra abitazione che rimane sempre vuota.
Pertanto sono a chiedere informazioni circa le modalità pratiche da adottare per ottenere il riconoscimento di un’eventuale rimborso.
Cordiali saluti.
Michela, da Venezia (VE)
scrivo in merito alla sentenza del Consiglio di stato n. 4223 del 06/09/2017 circa l’illegittimità dell’applicazione della tariffa igiene ambientale maggiorata per i non residenti.
Mio padre, dalla morte di mia madre, si ritrova la sua casa di residenza e la casa della moglie (stesso comune).
A tal fine, secondo il regolamento vigente del Comune di appartenenza, nella casa di residenza paga la tariffa Tari “Immobili residenti” e per la casa della moglie paga la tariffa “Immobili non residenti”.
Mio padre vive da solo, per motivi di salute si è portato a vivere nella casa della moglie in quanto risulta essere più vicina a noi figli per essere più seguito.
Ora, partendo dal fatto che, se vive in una delle due case vien da se’ che non crea rifiuti per l’altra abitazione che rimane sempre vuota.
Pertanto sono a chiedere informazioni circa le modalità pratiche da adottare per ottenere il riconoscimento di un’eventuale rimborso.
Cordiali saluti.
Michela, da Venezia (VE)
Risposta ADUC
in linea di massima la riduzione della tariffa TARI si applica ai residenti, mentre lo stesso proprietario deve pagare la tariffa piena (non residenti) per l'altro immobile.
I comuni inoltre sono liberi di adottare altre riduzioni; questi sono i casi più frequenti di Riduzioni facoltative decise con regolamento comunale (anche relativamente all'entita'):
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- bassa capacita' contributiva delle famiglie (valutata con Isee).
Se suo padre rientra in questa casistica, può informarsi al Comune se sono previste riduzioni.
I comuni inoltre sono liberi di adottare altre riduzioni; questi sono i casi più frequenti di Riduzioni facoltative decise con regolamento comunale (anche relativamente all'entita'):
- abitazioni con unico occupante;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
- fabbricati rurali ad uso abitativo;
- bassa capacita' contributiva delle famiglie (valutata con Isee).
Se suo padre rientra in questa casistica, può informarsi al Comune se sono previste riduzioni.
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