Cara ADUC
Cartella esattoriale
Domanda
11 gennaio 2018
Buonasera,
in data 13 Dicembre 2017 ho ricevuto la cartolina postale dove
si richiedeva di rivolgersi alla posta per ritirare un atto di
Agenzia delle Entrate. Il 27 Dicembre ho ritirato il suddetto atto
che allego.
Da quello che leggo e posso capirne si parla di un ingiunzione di
giugno 2016 ma in tale data a mia memoria non ho ricevuto alcun
avviso tantomeno un secondo avviso ( di solito li ritiro ).
A dicembre 2013 ho ricevuto alcune sanzioni dall'ispettorato di
Sassari alle quali non mi sono opposto in quanto si parlava di
ricorso da parte della ditta SRL ed io non ero già più
amministratore della società in oggetto poi fallita ( fallimento
già chiuso tra l'altro ) ma poi non ne ho saputo più nulla fino a
suddetta data. Dal sito dell'agenzia dell'entrate ho visto che è
in arrivo un altro atto da 44.000 euro.
Volevo sapere se ci sono gli estremi per l'opposizione o comunque
un consiglio.
Massimiliano, da Chioggia (VE)
Massimiliano, da Chioggia (VE)
Risposta ADUC
dall'allegato si evince che trattasi di ordinanza ingiunzione del 2016, notificata il 1.6.2016 di cui non è stato curato il ritiro;se Lei dice che non ricorda di avere ricevuto la comunicazione, spetta all'amministrazione provare l'avvenuta notifica per mancato ritiro.
Nel merito trattasi di sanzioni per mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro, in particolare è indicata la legge 56/1987 art. 26 commi 2 e 3.
La L. 28 febbraio 1987, n. 56 presenta le seguenti note (1). ,(2),(3)
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.
(2)
La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6
e 7 e degli articoli 21 e 22, è stata abrogata dall'
art. D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Successivamente, gli artt. 21 e 22 sono stati abrogati dal comma 6 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
(3)
Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
Come vede la legge è stata quasi tutta abrogata ,per cui potrebbe fare ricorso contro l'illegittimità della cartella esattoriale all'Autorità e nei termini ivi indicati. Preliminarmente , per non incorrere in errori, potrà sentire il funzionario responsabile del ruolo indicato in cartella.
Nel merito trattasi di sanzioni per mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro, in particolare è indicata la legge 56/1987 art. 26 commi 2 e 3.
La L. 28 febbraio 1987, n. 56 presenta le seguenti note (1). ,(2),(3)
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.
(2)
La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6
e 7 e degli articoli 21 e 22, è stata abrogata dall'
art. D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Successivamente, gli artt. 21 e 22 sono stati abrogati dal comma 6 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
(3)
Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
Come vede la legge è stata quasi tutta abrogata ,per cui potrebbe fare ricorso contro l'illegittimità della cartella esattoriale all'Autorità e nei termini ivi indicati. Preliminarmente , per non incorrere in errori, potrà sentire il funzionario responsabile del ruolo indicato in cartella.
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