Giovedì 1 ottobre 2026
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Cara ADUC

Cartella esattoriale

11 gennaio 2018
Domanda 11 gennaio 2018
Buonasera, in data 13 Dicembre 2017 ho ricevuto la cartolina postale dove si richiedeva di rivolgersi alla posta per ritirare un atto di Agenzia delle Entrate. Il 27 Dicembre ho ritirato il suddetto atto che allego. Da quello che leggo e posso capirne si parla di un ingiunzione di giugno 2016 ma in tale data a mia memoria non ho ricevuto alcun avviso tantomeno un secondo avviso ( di solito li ritiro ). A dicembre 2013 ho ricevuto alcune sanzioni dall'ispettorato di Sassari alle quali non mi sono opposto in quanto si parlava di ricorso da parte della ditta SRL ed io non ero già più amministratore della società in oggetto poi fallita ( fallimento già chiuso tra l'altro ) ma poi non ne ho saputo più nulla fino a suddetta data. Dal sito dell'agenzia dell'entrate ho visto che è in arrivo un altro atto da 44.000 euro. Volevo sapere se ci sono gli estremi per l'opposizione o comunque un consiglio.
Massimiliano, da Chioggia (VE)

Risposta ADUC
dall'allegato si evince che trattasi di ordinanza ingiunzione del 2016, notificata il 1.6.2016 di cui non è stato curato il ritiro;se Lei dice che non ricorda di avere ricevuto la comunicazione, spetta all'amministrazione provare l'avvenuta notifica per mancato ritiro.
Nel merito trattasi di sanzioni per mancato rispetto delle norme sull'organizzazione del lavoro, in particolare è indicata la legge 56/1987 art. 26 commi 2 e 3.
La L. 28 febbraio 1987, n. 56 presenta le seguenti note (1). ,(2),(3)
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 marzo 1987, n. 51, S.O.
(2)
La presente legge, ad eccezione degli articoli 3, 16, 19, commi 2, 3, 4, 5, 6
e 7 e degli articoli 21 e 22, è stata abrogata dall'
art. D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297. Successivamente, gli artt. 21 e 22 sono stati abrogati dal comma 6 dell'art. 7, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
(3)
Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, e le relative tabelle annesse.
Come vede la legge è stata quasi tutta abrogata ,per cui potrebbe fare ricorso contro l'illegittimità della cartella esattoriale all'Autorità e nei termini ivi indicati. Preliminarmente , per non incorrere in errori, potrà sentire il funzionario responsabile del ruolo indicato in cartella.
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