Cara ADUC
Bollo auto
Domanda
24 novembre 2016
In data 21/10/2013 mi fu notificato un avviso di accertamento relativo ad un bollo scaduto il 31/01/2012 (quindi entro i termini di prescrizione triennale che sarebbero scaduti il 31/12/2015). In data 8/11/2016 Equitalia mi ha poi notificato la relativa cartella di pagamento. Ritengo che tale notifica sia stata effettuata in ritardo in base al disposto dell'art. 25 comma 1 lettera C) del Dpr 602/73 che stabilisce che "Il concessionario notifica la cartella di pagamento... entro il 31 dicembre del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo...". L'accertamento dovrebbe essere divenuto definitivo dopo i 60 giorni decorsi dalla notifica dell'avviso del 21/10/2013, quindi il 21/12/2013, per cui i due anni sarebbero scaduti il 31/12/2015. E' corretta tale interpretazione?
Da ricerche effettuate ho rilevato pareri contrastanti, infatti secondo alcuni la prescrizione, sia dell'avviso che della cartella di pagamento, sarebbe sempre triennale. Anche a tale riguardo, peraltro, ho rilevato modalità di calcolo non uniformi: secondo alcuni la prescrizione triennale si calcola sempre al 31 dicembre del 3° anno successivo a quello del 1° avviso (quindi 31/12/2016 e la notifica sarebbe corretta), secondo altri decorre già dal giorno successivo del 1° avviso (quindi 21/10/2016 e la notifica sarebbe prescritta).
A supporto della 2^ interpretazione viene citato l'art. 1 comma 163 della Legge 296/06 che però fa riferimento ai tributi locali (Imu, Tari, etc.), mentre il bollo auto sicuramente non lo è.
Gradirei avere il vs. parere.
Roberto, da Grottammare (AP)
Da ricerche effettuate ho rilevato pareri contrastanti, infatti secondo alcuni la prescrizione, sia dell'avviso che della cartella di pagamento, sarebbe sempre triennale. Anche a tale riguardo, peraltro, ho rilevato modalità di calcolo non uniformi: secondo alcuni la prescrizione triennale si calcola sempre al 31 dicembre del 3° anno successivo a quello del 1° avviso (quindi 31/12/2016 e la notifica sarebbe corretta), secondo altri decorre già dal giorno successivo del 1° avviso (quindi 21/10/2016 e la notifica sarebbe prescritta).
A supporto della 2^ interpretazione viene citato l'art. 1 comma 163 della Legge 296/06 che però fa riferimento ai tributi locali (Imu, Tari, etc.), mentre il bollo auto sicuramente non lo è.
Gradirei avere il vs. parere.
Roberto, da Grottammare (AP)
Risposta ADUC
la prescrizione del bollo auto, divenuto in seguito tassa regionale, e' regolata dalla legge 60/86, che lo prevede in tre anni (dopo il 31.12 del terzo anno successivo a quello nel quale doveva essere pagato). L'avviso di accertamento a lei notificato regolarmente interrompe il periodo suddetto trasferendolo a quello della cartella esattoriale successiva, che doveva pervenirle entro il 31.12.2017
Questa la nostra scheda sulla prescrizione:
http://sosonline.aduc.it/scheda/prescrizione+decadenza_10118.php
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http://sosonline.aduc.it/scheda/prescrizione+decadenza_10118.php
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