Giovedì 24 settembre 2026
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Cara ADUC

Amministratore

31 agosto 2018
Domanda 31 agosto 2018
Salve,
il 19 Aprile ho venduto una casa, per la vendita e' stato necessario il foglio dell'amministratore dove dichiara che non avevo pendenze.
All'ultima riunione condominiale era stato deciso di versare in acconto di 200euro per spese straordinarie che io avevo anticipato, l'amministratore al momento del foglio che mi serviva mi ha detto che una volta fatti I conteggi e il relativo rendiconto annuale avrei avuto indietro I soldi al netto delle spese che eventualmente erano state affrontate.
A meta' luglio sono andato a chiedere il rimborso, nn sapendo se la riunione condominiale fosse stata fatta o meno, lui mi ha risposto in modo maleducato che non era ancora stata fatta e che lui aveva tempo (in termini di legge) sino al primo settembre, e che il conto era vuoto quindi non avrebbe potuto restituirmi I soldi, oggi ho chiesto ad amici che ancora abitiamo li', in quanto se non erro per I termini di legge la riunione va comunicata con circa 5gg in anticipo ed ancora non e' stato fatto nessun avviso.
Visto che gia' si era rifiutato una volta di mostrarmi I vari rendiconti, non in maniera esplicita, ma con raggiri e scuse varie,e che generalmente Evita di incontrarmi inventando scuse come posso tutelarmi se a settembre non sara' ancora effettuata nessuna riunione condominiale?
Quali sono I termini massimi tra una riunione condominiale e l'altra? A chi mi posso rivolgere, se necessario, per fargli fare I dovuti controlli?
Grazie anticipatamente
Giorgio dalla provincia di GR

Risposta ADUC
1°- l'A. non può rifiutarsi di mostrare il rendiconto della sua gestione, poichè tra i suoi doveri c'è quella di "fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso" (1130 c.c.) Poichè potrebbe esservi una solidarietà tra venditore ed acquirente, è evidente che Lei conserva i diritti di condomino per il rendiconto annuale precedente.
- 2° -la convocazione dell'assemblea condominiale deve essere preceduta dal preavviso almeno 5 giorni prima del giorno; non esistono termini massimi tra una riunione e l'altra, se non quello annuale per le deliberazioni di cui all'art. 1135. In via straordinaria l'assemblea può essere convocata dall'amministratore se lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta da due condomini rappresentanti un sesto del valore dell'edificio( 66 disp.att.)
Per il 1° punto Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora:
http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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