Sabato 13 giugno 2026
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Cara ADUC

affitto o comodato gratutito per abitazione

29 settembre 2018
Domanda 29 settembre 2018
buongiorno sono una vostra socia sostenitrice avrei bisogno di una informazione.
Sono proprietaria di un piccolo appartamento oltre al mio e vorrei sapere se posso far venire ad abitare un amico di mio figlio che si e' trasferito nella nostra zona per lavoro, senza percepire niente (affido etc). Lui ci prenderebbe la residenza. lo posso fare anche senza fare un comodato gratuito ma senza registrarlo?
Anna, dalla provincia di FI

Risposta ADUC
Quando il comodato riguarda un immobile, e' bene sapere che:
- il comodante deve provvedere a comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, qualora il comodato abbia durata superiore ai 30 giorni ed entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, le proprie generalita' complete e quelle del comodatario, nonche' gli estremi del suo documento e l'ubicazione dell'immobile (art.12 legge 191/1978).
- redigere il contratto in forma scritta non e' obbligatorio (sentenza Cassazione n.1083/81), anche se consigliabile per meglio certificare, e quindi tutelare, i diritti di ambedue le parti. Qualora il contratto venga messo per iscritto ne diventa obbligatoria la registrazione (presso l'ufficio del registro, entro 30gg dalla stipula, pagando l'imposta nella misura fissa di 200,00 euro).
- il contratto di comodato non perde il requisito di gratuita' quando venga posto, a carico del comodatario, un onere (per esempio un rimborso di spese condominiali o relative ai consumi di acqua, luce, gas, etc.). L'importante e' che tali oneri non siano tali da rappresentare un corrispettivo per il godimento dell'immobile, ovvero una controprestazione (sentenza Cassazione n.485/03)
- se viene stabilita una controprestazione, anche "in nero", il contratto diventa "di locazione", con tutte le conseguenze del caso (sentenza Cassazione 276/75).
- Se non vi e' un accordo tra le parti riguardo alla scadenza del comodato di un immobile ad uso abitativo, il giudice puo' stabilire un termine per la restituzione, in modo che il comodatario possa lasciare vuoto l'immobile e trovare un'altra sistemazione abitativa (sentenza Cassazione n. 4921/88).
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