Cara ADUC
acquisto in diritto di superficie_roma serpentara
Domanda
31 gennaio 2017
Buongiorno,
prima di finalizzare l'acquisto della casa (effettuato nel maggio 2010), avevo richiesto ed ottenuto dal Comune di Roma un documento in cui si precisava quanto segue "la convenzione stipulata con il comune di Roma in data 13/06/1980 con relativo atto notarile, non regolamenta la fattispecie di vendite successive alla prima".
La scorsa settimana sono andato in banca per rinegoziare il mutuo ma l'impiegata mi accennava che, essendo il palazzo costruito con diritto di superficie, il valore dei relativi appartamenti non segue il mercato ma è parametrato in base a delle tabelle comunali.
In base ad una prima ricerca effettuata su Internet sembra che ci sia stata una Sentenza della Corte di Cassazione del 16 settembre 2015 in virtù della quale si stabilisce quanto segue: “il vincolo del prezzo massimo di cessione segue il bene nei successivi passaggi a titolo di onere reale con efficacia indefinita ed è quindi opponibile anche ai subacquirenti”, ovvero il vincolo del rispetto di vendita al prezzo massimo non deve essere rispettato solo nella prima vendita (della cooperativa) ma anche in tutte le successive vendite future".
Proseguendo sempre con la ricerca ho riscontrato che, su un articolo del sole 24 ore, si fa riferimento a dei ricorsi di risarcimento (scaturiti in virtù di quanto espresso dalla Cassazione e successiva delibera Tronca) presso i Tribunali capitolini http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/ADf1T3b/0?refresh_ce=1
Con riferimento a quanto sopra penso ci siano le condizioni per un'azione congiunta contro il comune da parte di circa 30.000 romani.
Potete fornirmi un riscontro in merito? E' stata già avviata una simile iniziativa?
Grazie per l'attenzione
Agostino, da Roma (RM)
prima di finalizzare l'acquisto della casa (effettuato nel maggio 2010), avevo richiesto ed ottenuto dal Comune di Roma un documento in cui si precisava quanto segue "la convenzione stipulata con il comune di Roma in data 13/06/1980 con relativo atto notarile, non regolamenta la fattispecie di vendite successive alla prima".
La scorsa settimana sono andato in banca per rinegoziare il mutuo ma l'impiegata mi accennava che, essendo il palazzo costruito con diritto di superficie, il valore dei relativi appartamenti non segue il mercato ma è parametrato in base a delle tabelle comunali.
In base ad una prima ricerca effettuata su Internet sembra che ci sia stata una Sentenza della Corte di Cassazione del 16 settembre 2015 in virtù della quale si stabilisce quanto segue: “il vincolo del prezzo massimo di cessione segue il bene nei successivi passaggi a titolo di onere reale con efficacia indefinita ed è quindi opponibile anche ai subacquirenti”, ovvero il vincolo del rispetto di vendita al prezzo massimo non deve essere rispettato solo nella prima vendita (della cooperativa) ma anche in tutte le successive vendite future".
Proseguendo sempre con la ricerca ho riscontrato che, su un articolo del sole 24 ore, si fa riferimento a dei ricorsi di risarcimento (scaturiti in virtù di quanto espresso dalla Cassazione e successiva delibera Tronca) presso i Tribunali capitolini http://www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com/print/ADf1T3b/0?refresh_ce=1
Con riferimento a quanto sopra penso ci siano le condizioni per un'azione congiunta contro il comune da parte di circa 30.000 romani.
Potete fornirmi un riscontro in merito? E' stata già avviata una simile iniziativa?
Grazie per l'attenzione
Agostino, da Roma (RM)
Risposta ADUC
non conosciamo l'estensione del fenomeno descritto nella sua citta', ma ci pare che la sentenza citata non faccia che confermare la necessita' di un rigoroso rispetto della L. 865/71. C'e' da notare che la Legge 23.12.1998 n. 448, Articolo 31, ommi 45 e seguenti, consente ai Comuni la possibilità di cedere in proprietà le aree già concesse in diritto di superficie e di eliminare i vincoli convenzionali gravanti sugli alloggi realizzati sulle aree cedute in diritto di superficie/proprietà nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale pubblica convenzionati ai sensi dell’articolo 35 della Legge 865/71 e s.m.i.
Per l'opportunita' di una azione risarcitoria, peraltro coinvolgente a ritroso le parti acquirenti e venditrici oltre ai rispettivi notai rogitanti, dovra' pero' consultarsi nello specifico con un legale amminiostrativista.
Per l'opportunita' di una azione risarcitoria, peraltro coinvolgente a ritroso le parti acquirenti e venditrici oltre ai rispettivi notai rogitanti, dovra' pero' consultarsi nello specifico con un legale amminiostrativista.
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