Domenica 27 settembre 2026
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Cara ADUC

Acquisto autovettura nuova ritardo nella consegna

15 maggio 2018
Domanda 15 maggio 2018
Buonasera,
scrivo questa mail per chiedere un la consulenza sul ritardo del concessionario per l’acquisto di una vettura nuova.
a marzo nel 2018 ho dato la caparra per l’acquisto di un’auto già dopo una settimana il concessionario mi ha contattato dicendo mi che la macchina non sarebbe stata consegnata il 31 agosto bensì il 30 settembre.
La scorsa settimana mi ha contattato nuovamente l’ufficio vendite del concessionario in oggetto sostenendo che a causa di un optional che stato messo nella configurazione dell’auto la consegna potrebbe slittare di altri due mesi non convinto di ciò ho richiamato la concessionaria dopo qualche giorno la quale addirittura mi dice che con molta Probabilità la macchina verrà consegnata nel 2019.
Questo punto la mia domanda è posso recedere dal contratto e chiedere indietro la caparra che ho dato al concessionario di euro 3000? Posso richiedere in questo caso risarcimento del danno sulla permuta della mia auto che da marzo a gennaio dell’anno prossimo perderà sicuramente un valore pari a 1000 /1500 € e non potrò più venderla al prezzo che avrei voluto?
Grazie
Calabrese, da Monteroni D’arbia (SI)

Risposta ADUC
E' possibile retrocedere dal contratto per il ritardo o la mancata consegna dell'auto entro i termini pattuiti. Nel contratto di acquisto di un’automobile, solitamente, tra le clausole è compresa anche l’evenienza del ritardo della consegna. In genere, dal termine di consegna pattuito possono trascorrere due settimane di tolleranza, prima di procedere alla sollecitazione del rivenditore. A seguito del sollecito, il rivenditore deve fornire una nuova data di consegna e nel frattempo consegnare al cliente un’auto di cortesia in comodato d’uso. Qualora, dopo un periodo di tolleranza di quattro settimane dalla data del termine di consegna pattuito, il venditore non abbia ancora comunicato al cliente la disponibilità dell'autoveicolo ordinato, quest'ultimo, previa restituzione dell'autoveicolo di cortesia ricevuto in comodato, avrà diritto di recedere dal contratto mediante comunicazione scritta al venditore e, in tal caso, pretendere unicamente la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale maggiorata da una penale costituita da interessi da calcolarsi ad un tasso del 10% in ragione di anno. Restano fermi, ove ne sussistano i presupposti, i diritti stabiliti dalla legge in caso di inadempimento dell'obbligazione di consegna del venditore.
Per fare le sue richieste Deve attendere la data pattuita del 31 agosto 2018.
Già entro le prime due settimane dalla mancata consegna è, comunque, possibile agire inviando una raccomandata di “messa in mora”, una procedura che intima “ufficialmente” alla controparte che non rispetta i termini contrattuali di adempiere il contratto. Nel contempo può chiedere anche il risarcimento del danno per perdita di valore della auto, qualora l'avesse già offerta in permuta.
Si faccia valere con una lettera raccomandata A/R o PEC di messa in mora: http://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
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