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Trasferimento a prezzo di mercato di un obbligazione in default
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Lettera 
18 giugno 2021 0:00
 
Mi riferisco al titolo ARGENT 03 TV% EUR” (codice ISIN IT0006529769), che avevo in carico a prezzo fiscale zero su di un dossier a me intestato. Volendo chiudere il dossier ho chiesto di trasferirlo su altro cointestato, specificando che il valore del titolo era zero, trattandosi di un titolo in default da 20 anni e mai onorato per prescrizione. Il trasferimento è avvenuto al fantomatico prezzo di mercato di 23,86 e ciò ha comportato l'evidenziarsi di una fittizia plusvalenza, con l'addebito del relativo capital gain che ha portato ad uno scoperto dio conto.
Mi sono attivato per un ricorso all'ABF, in cui avevo chiesto la rettifica dell'errore di prezzo ed il conseguente storno dell'addebito o, in subordine, lo storno dell'intera operazione di trasferimento. Il ricorso è stato ritenuto irricevibile dal collegio in quanto le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie... precludono l'emissione di pronuncia aventi carattere costitutivo, circoscrivendo la competenza dell'ABF alle questioni aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà. La domanda è: se non è l'ABF a chi occorre rivolgersi per il ricorso? Ed ancora è proponibile un nuovo ricorso all'ABF in cui (ad es.) invece di chiedere lo storno dell'operazione, si obblighi l'intermediario ha dimostrare nel concreto da dove sia scaturito quel fantomatico prezzo applicato, in modo da aggirare l'emissione di un pronunciamento avente carattere costitutivo trasformando la richiesta in un accertamento di un diritto (il mio diritto di avere le prove concrete dell'esattezza del prezzo di trasferimento applicato)? Non c'è neppure bisogno di sottolineare che il nuovo intermediario a portato nuovamente a zero il valore di mercato, concretizzando un ipotetica minusvalenze non realizzabile in quanto il titolo non è negoziabile.
Come altro potrei tutelarmi al riguardo?
Carmine, dalla provincia di NA

Risposta:
L'Abf in genere non entra nel merito fiscale, inoltre un nuovo ricorso non sarebbe preso in considerazione per via della regola del 'ne bis in idem' ovvero non si può giudicare due volte la stessa casistica. Anche l'Acf non è propenso ad interessarsene.
Possiamo però dire che il trasferimento da dossier monointestato a dossier cointestato ha comportato la liquidazione dell'imposta. Il prezzo di carico originario è mantenuto solo se resta intatta l'intestazione, infatti. Deve quindi concentrare le sue giuste osservazioni sull'intermediario di arrivo. Non essendoci un prezzo di mercato, potrebbero aver assunto quale valore di carico l'ultimo prezzo disponibile. Ci tenga informati riguardo la risposta, il suo caso è di interesse generale e sarebbe ora che qualcuno provvedesse a sistemare le cose.
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Ha risposto Anna D'Antuono: https://www.aduc.it/info/dantuono.php
 
 
 
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