Cara ADUC
Superbonus 110
Domanda
31 ottobre 2021
Il nostro condominio sta ipotizzando un intervento con le agevolazioni del superbonus 110, bisogna prevedere un compenso extra per l'amministratore? in caso affermativo, in che misura percentuale rispetto all'importo dei lavori? grazie.
Massimo, dalla provincia di MI
Massimo, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
Si tratta di un caso tutt’altro che raro, quello dell’amministratore che pretende dei compensi straordinari per aver, per esempio, stipulato un contratto di appalto e seguito i lavori di manutenzione dello stabile, votati dall’assemblea. Se l’assemblea condominiale non ha mai deliberato un compenso straordinario in favore dell’amministratore, i condomini non possono certo presumere che l’incarico di seguire i lavori nel palazzo sia a pagamento perché, al momento di conferire l’incarico all’amministratore, è già stato stabilito un corrispettivo globale per tutta l’attività di amministrazione del condominio.
E difatti, nella sentenza n. 22313 del 2013, la Suprema Corte afferma alcuni principi più volte riconosciuti dalla giurisprudenza.
In particolare, viene ribadito che la retribuzione dell’attività dell’amministratore è compresa nel corrispettivo forfettario annuale e non deve essere retribuita a parte.
Inoltre, ogni eventuale costo supplementare deve comunque essere approvato dall’assemblea.
La posizione dei giudici della Suprema corte è molto chiara: se non è stato stabilito altrimenti dall’assemblea condominiale, non spetta alcun compenso supplementare all’amministratore che ha seguito i lavori straordinari del palazzo. La retribuzione del professionista, per tutte le attività svolte a favore del condominio, è quella forfettaria stabilita al momento del conferimento dell’incarico.
Questa sentenza va interpretata anche tenendo conto delle modifiche apportate al Codice civile dalla recente riforma del condominio. È infatti importante sottolineare che, per evitare abusi da parte degli amministratori che seguono i lavori straordinari, il professionista, già al momento di accettare la nomina (o il rinnovo) dell’incarico, deve specificare l’importo dovuto per la sua attività in maniera analitica.
Se non lo fa, l’incarico è nullo. In concreto: l’amministratore deve proporre un preventivo di spesa che renda possibile determinare con chiarezza i costi delle attività eventualmente svolte, per esempio prevedendo anche una quota percentuale sull’importo di eventuali opere straordinarie.
E difatti, nella sentenza n. 22313 del 2013, la Suprema Corte afferma alcuni principi più volte riconosciuti dalla giurisprudenza.
In particolare, viene ribadito che la retribuzione dell’attività dell’amministratore è compresa nel corrispettivo forfettario annuale e non deve essere retribuita a parte.
Inoltre, ogni eventuale costo supplementare deve comunque essere approvato dall’assemblea.
La posizione dei giudici della Suprema corte è molto chiara: se non è stato stabilito altrimenti dall’assemblea condominiale, non spetta alcun compenso supplementare all’amministratore che ha seguito i lavori straordinari del palazzo. La retribuzione del professionista, per tutte le attività svolte a favore del condominio, è quella forfettaria stabilita al momento del conferimento dell’incarico.
Questa sentenza va interpretata anche tenendo conto delle modifiche apportate al Codice civile dalla recente riforma del condominio. È infatti importante sottolineare che, per evitare abusi da parte degli amministratori che seguono i lavori straordinari, il professionista, già al momento di accettare la nomina (o il rinnovo) dell’incarico, deve specificare l’importo dovuto per la sua attività in maniera analitica.
Se non lo fa, l’incarico è nullo. In concreto: l’amministratore deve proporre un preventivo di spesa che renda possibile determinare con chiarezza i costi delle attività eventualmente svolte, per esempio prevedendo anche una quota percentuale sull’importo di eventuali opere straordinarie.
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