Mercoledì 19 agosto 2026
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Cara ADUC

Spese per rifacimento facciata e Certificato di idoneità statica

3 novembre 2021
Domanda 3 novembre 2021
In un condominio, con accesso da un cancello, oltre il quale esiste
1) un EDIFICIO (CORPO PRINCIPALE C0STITUITO DA ABITAZIONI E UN SEMINTERRATO ABITATO) con porta di ingresso specifica e riservata alle unità immobiliari abitative che lo compongono;
2) UN CORTILE, utilizzato da tutti i Condomini (cioè dell'edificio principale nonchè dell'unico box esistente e di alcuni posti auto di proprietà sia di Condòmini ivi residenti sia di terzi non abitanti nel condominio)
3) ZONE A GIARDINO (comuni) ma soprattutto,
4) UNA ZONA SPECIFICA (sul retro dell'edificio abitativo ma non limitrofa E NON sottostante l'edificio) in cui c'è detto BOX nonchè ALCUNI POSTI AUTO (di nuda terra) sprovvisti di qualsiasi struttura o allacciamento di sorta!
IN CASO DI RIFACIMENTO DELLA FACCIATA DELL'EDIFICIO, la relativa spesa, a mio avviso, è da attribuirsi solo alle unità abitative costituenti l'edificio principale (corpo a sé stante) e non al box ma soprattutto NON AI POSTI AUTO.
Infine e sempre a mio avviso, anche la SPESA PER IL C.I.S NON DOVREBBE COMPETERE a DETTI POSTI AUTO (in quanto, essendo solo terreno, senza struttura e senza allacciamenti anche se aventi solo, su un lato, il muro di cinta del condominio, non dovrebbero necessitare neanche dell'abitabilità)
E' corretto? Grazie mille e... buona settimana!
Virginia Vittoria, dalla provincia di MI

Risposta ADUC
Spese facciata e box auto in corpo di fabbrica esterno
L'ipotesi descritta è quella inerente alla esistenza di box auto posti in aree esterne all'edificio condominiale e separate da quest'ultimo, quali un cortile.
Tale circostanza delinea una situazione palese in cui non si ravvisano gli elementi che caratterizzano e giustificano l'imputazione delle spese per la facciata, ovvero la collocazione all'interno della struttura condominiale.
Nel caso, è indubbio che, in una prospettiva generale, il criterio da assumere come certamente prevalente sarà quello indicato dal III comma dell'art. 1123 Cod. Civ., secondo cui .
Viene qui in rilievo la figura del "condominio parziale" che risponde ad un sostanziale criterio di obiettività della situazione di fatto, in aderenza al quale all'uso diverso delle cose comuni devono corrispondere spese ed oneri differenti che tengano conto della fruizione separata che talune parti possono avere.
Nel caso di box auto collocati in un immobile e/o area separata dal corpo di fabbricato dell'edificio condominiale, il relativo proprietario è, quindi, esonerato dall'obbligo di partecipazione alle spese di manutenzione della facciata dello stabile che risulta ad esclusivo servizio, fruizione e godimento degli immobili ricompresi nello stesso.
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