Cara ADUC
Spese legali condominio
Domanda
7 dicembre 2021
Buonasera, nel ns. condominio era stato fatto un ricorso per decreto
ingiuntivo dall'amministratore uscente. un solo condòmino non
favorevole.
Premesso che la causa è stata vinta dal condominio, quindi respinte
parzialmente le richieste dell’amministratore uscente perché non
comprovate da idonea documentazione, il tribunale ha deciso per la
compensazione delle spese processuali, ciascuno gravato dei costi del
proprio legale, volevo sapere se l’unico condòmino non favorevole
all’opposizione del decreto è tenuto a pagare la propria quota
dell’onorario del legale, in quanto a suo dire avendo espresso
parere negativo non è tenuto al pagamento.
Sperando di essere stata più chiara, ringrazio anticipatamente.
Anna
Anna
Risposta ADUC
per prima cosa le riportiamo l'art. 1137 del codice civile, che disciplina questo caso:
"Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente."
Quindi, primo requisito per cui questo condomino possa separare la propria responsabilità dalla lite in questione è che abbia notificato (tramite racc. a/r o PEC) all'amministratore la propria volontà entro 30 giorni dalla notifica del verbale (oppure dall'assemblea, se questo condomino era presente). Se non ha fatto questo atto, dovrà pagare come gli altri.
Ma anche se ha correttamente notificato il proprio dissenso entro 30 giorni, nel caso di specie dovrà comunque pagare le spese legali, in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo è andata a buon fine e il condominio (compreso il condomino in questione) ne ha quindi tratto un vantaggio.
"Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda il condomino dissenziente, con atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve essere
notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese di giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente."
Quindi, primo requisito per cui questo condomino possa separare la propria responsabilità dalla lite in questione è che abbia notificato (tramite racc. a/r o PEC) all'amministratore la propria volontà entro 30 giorni dalla notifica del verbale (oppure dall'assemblea, se questo condomino era presente). Se non ha fatto questo atto, dovrà pagare come gli altri.
Ma anche se ha correttamente notificato il proprio dissenso entro 30 giorni, nel caso di specie dovrà comunque pagare le spese legali, in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo è andata a buon fine e il condominio (compreso il condomino in questione) ne ha quindi tratto un vantaggio.
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