Cara ADUC
segnalazioni di polizia
Domanda
28 dicembre 2019
salve abiamo dichiarato mio fratello come morte presunta accertata,adesso sono emersi delle segnalazioni di polizia solo segnalazioni non condanne avendolo comunicato al comune come anche morte presunta le segnalazioni al ced decadono da solo o bisogna comunicarlo noi, o gli organi competenti e importante la
cancellazione x ottenere il posto al comune....grazie.
L, dalla provincia di CL
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L, dalla provincia di CL
Risposta ADUC
la procedura della scomparsa di una persona è contenuta negli artt. 49 50 58 cc. l'autorità competente è solo il Tribunale.
Quando una persona non e' piu' comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno piu' notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall'ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero, puo' nominare un curatore, il cui compito e' quello di attendere alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari, dei conti e nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore.
Trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa e vi sia incertezza sulla sua esistenza in vita, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, possono richiedere al Tribunale una dichiarazione di assenza che comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente ed il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente
produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarita' dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio ed il godimento delle rendite.
Se invece sono trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza puo' dichiarare la morte presunta dello scomparso a partire dal giorno in cui risale l'ultima notizia certa della sua esistenza in vita. Si tratta di una particolare forma di accertamento giudiziale del decesso di un soggetto, fondato su una presunzione legale. La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte naturale, a decorrere, in via generale, dalla data cosi' determinata della morte presunta.
La conseguenza di tale provvedimento e' la libera disponibilita' dei beni nei confronti di coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva delle obbligazioni di colui che e' stato dichiarato morto presunto.
Quando una persona non e' piu' comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno piu' notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall'ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del Pubblico Ministero, puo' nominare un curatore, il cui compito e' quello di attendere alla conservazione del patrimonio dello scomparso. Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari, dei conti e nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore.
Trascorsi due anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia della persona scomparsa e vi sia incertezza sulla sua esistenza in vita, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui, indipendentemente dalla preventiva nomina del curatore dello scomparso, possono richiedere al Tribunale una dichiarazione di assenza che comporta l'apertura del testamento dell'assente, l'immissione degli aventi diritto nel possesso temporaneo dei beni o nell'esercizio temporaneo dei diritti dell'assente ed il temporaneo esonero dall'adempimento delle obbligazioni, delle quali la morte dell'assente
produrrebbe la liberazione. L'immissione del possesso temporaneo dei beni, non attribuisce la titolarita' dei beni dell'assente, ma solo l'amministrazione dei beni stessi, la rappresentanza dell'assente in giudizio ed il godimento delle rendite.
Se invece sono trascorsi 10 anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il Tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza puo' dichiarare la morte presunta dello scomparso a partire dal giorno in cui risale l'ultima notizia certa della sua esistenza in vita. Si tratta di una particolare forma di accertamento giudiziale del decesso di un soggetto, fondato su una presunzione legale. La dichiarazione di morte presunta produce gli stessi effetti della morte naturale, a decorrere, in via generale, dalla data cosi' determinata della morte presunta.
La conseguenza di tale provvedimento e' la libera disponibilita' dei beni nei confronti di coloro che ne hanno avuto il possesso temporaneo e la liberazione definitiva delle obbligazioni di colui che e' stato dichiarato morto presunto.
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