Cara ADUC
Rottamazioni in senso lato
Domanda
7 dicembre 2019
Al 31 dic 2018 è stato dato un colpo di spugna alle cartelle esattoriali fino a MILLE EURO emesse fino alla fine del 2010; finora non ci sono state altre notizie quindi la faccenda relativa a QUELLE CARTELLE dovrebbe essere conclusa. E su questo non ci piove. La domanda successiva è questa: che fine hanno fatto le cartelle emesse nel corso degli anni dai "fatiscenti" consorzi di bonifica il cui fine oggettivo, almeno a me, sfugge? A vedere lo stato disastrato del territorio (ponti che crollano, frane, esondazioni à gogò) non si può dire che facciano oggettivamente qualcosa dal punto di vista geologico a salvaguardia del suolo... Sbaglio o di queste cartelle SE NE PARLA POCO? Chiedo: sono mai rientrate queste cartelle nelle varie rottamazioni? Se sì, quelle relative a quali anni? Qualcuno dice che non sono rientrate nelle precedenti rottamazioni per non meglio identificate ragioni (politiche? Di bassa bottega particolaristica? Motivi corporativistici) e NON dovrebbero nemmeno rientrarvi anche nel caso si concretizzasse una ROTTAMAZIONE QUATER. A voi l'ardua risposta! Grazie...
M, dalla provincia di MI
M, dalla provincia di MI
Risposta ADUC
L’articolo 4 del decreto 119 prevede che i debiti affidati all’agente della riscossione dal 2000 al 2010, di importo uguale o inferiore a 1.000 euro, siano automaticamente annullati.
La norma ha ad oggetto debiti:
- affidati all’agente della riscossione (non riguarda, quindi, riscossioni in forma diversa dal ruolo e dalla cartella di pagamento, o riscossi in proprio dagli enti locali o da altri enti);
- affidati tra il 2000 ed il 2010: i debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati prima del 2000 sono già stati annullati con altra disposizione (art. 1, comma 527, legge 24 dicembre 2012, n.228), quelli affidati dopo restano in carico all’agente della riscossione;
- di qualsiasi natura: non solo tributi, quindi, ma anche multe, contributi e quant’altro; quindi vi rientrano anche le cartelle dei consorzi se comprese nel periodo.
La norma ha ad oggetto debiti:
- affidati all’agente della riscossione (non riguarda, quindi, riscossioni in forma diversa dal ruolo e dalla cartella di pagamento, o riscossi in proprio dagli enti locali o da altri enti);
- affidati tra il 2000 ed il 2010: i debiti di importo inferiore a 1.000 euro affidati prima del 2000 sono già stati annullati con altra disposizione (art. 1, comma 527, legge 24 dicembre 2012, n.228), quelli affidati dopo restano in carico all’agente della riscossione;
- di qualsiasi natura: non solo tributi, quindi, ma anche multe, contributi e quant’altro; quindi vi rientrano anche le cartelle dei consorzi se comprese nel periodo.
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