Cara ADUC
Ritardo Volo
Domanda
15 ottobre 2021
Buongiorno,
il volo FR1160 Catania-Roma Fiumicino, schedulato per le 21,45 dell 8 ottobre e che sarebbe dovuto arrivare alle 22,55 del 8 ottobre a Roma, è partito alle 2,15 del 9 ottobre, arrivando a Roma Fiumicino alle 3,25.
In aeroporto ho consumato un pasto da 7 euro e a Fiumicino, essendo le 3 e mezzo di notte, ho dovuto prendere un taxi non essendo in servizio autobus e treni. Ho le ricevute di tutto.
Al call center Ryanair mi hanno detto che essendo il ritardo inferiore alle 5 ore ed avendo io preso il volo, non ho diritto a niente.
Potreste spiegarmi se ho diritto a qualche rimborso, almeno delle spese sostenute?
Grazie
Luigi, dalla provincia di RM
il volo FR1160 Catania-Roma Fiumicino, schedulato per le 21,45 dell 8 ottobre e che sarebbe dovuto arrivare alle 22,55 del 8 ottobre a Roma, è partito alle 2,15 del 9 ottobre, arrivando a Roma Fiumicino alle 3,25.
In aeroporto ho consumato un pasto da 7 euro e a Fiumicino, essendo le 3 e mezzo di notte, ho dovuto prendere un taxi non essendo in servizio autobus e treni. Ho le ricevute di tutto.
Al call center Ryanair mi hanno detto che essendo il ritardo inferiore alle 5 ore ed avendo io preso il volo, non ho diritto a niente.
Potreste spiegarmi se ho diritto a qualche rimborso, almeno delle spese sostenute?
Grazie
Luigi, dalla provincia di RM
Risposta ADUC
le riportiamo il capitolo specifico della nostra scheda pratica, ché ci sembra molto esplicita
RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
E' dovuta assistenza in questi casi:
- ritardo di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km;
.....
L'assistenza consiste in:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati).
Se il ritardo e' di almeno cinque ore il passeggero ha la possibilita' di rinunciare al volo e di ottenere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali.
In questi casi il Regolamento CE 261/2004 non prevede espressamente compensazioni pecuniarie. Tuttavia, un'importante sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza 402 del 19/11/2009) ha chiarito che nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungono a destinazione tre ore o piu' dopo l'orario previsto originariamente, e' dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo (vedi sopra). Tale compensazione puo' essere ridotta del 50% quando il ritardo rimane inferiore a quattro ore. Essa non e' dovuta se il vettore aereo dimostra che il ritardo e' dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono al suo effettivo controllo. La Corte, nell'argomentare la decisione, assimila i casi di ritardo prolungato del volo con quelli di cancellazione , rilevando che in ambedue i casi il passeggero subisce un danno legato alla perdita di tempo.
Riguardo all'individuazione del momento in cui l'aereo arriva a destinazione, e' sempre la Corte che, con sentenza del Settembre 2014 (causa C-452/13), lo fa coincidere NON con l'atterraggio ma con l'apertura del portellone.
RITARDO PROLUNGATO DEL VOLO
E' dovuta assistenza in questi casi:
- ritardo di almeno due ore di voli intracomunitari o internazionali inferiori o pari a 1.500 km;
.....
L'assistenza consiste in:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell'attesa;
- adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o piu' pernottamenti;
- trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
(l'assistenza va data in precedenza alle persone con mobilita' ridotta e ai loro eventuali accompagnatori nonche' ai bambini non accompagnati).
Se il ritardo e' di almeno cinque ore il passeggero ha la possibilita' di rinunciare al volo e di ottenere il rimborso del biglietto per la parte di viaggio non utilizzata, senza applicazione di penali.
In questi casi il Regolamento CE 261/2004 non prevede espressamente compensazioni pecuniarie. Tuttavia, un'importante sentenza della Corte di giustizia europea (sentenza 402 del 19/11/2009) ha chiarito che nei casi in cui il ritardo del volo causi al passeggero una perdita di tempo pari o superiore a tre ore, ovvero nei casi in cui i passeggeri giungono a destinazione tre ore o piu' dopo l'orario previsto originariamente, e' dovuta la compensazione pecuniaria prevista per i casi di cancellazione del volo (vedi sopra). Tale compensazione puo' essere ridotta del 50% quando il ritardo rimane inferiore a quattro ore. Essa non e' dovuta se il vettore aereo dimostra che il ritardo e' dovuto a circostanze eccezionali che sfuggono al suo effettivo controllo. La Corte, nell'argomentare la decisione, assimila i casi di ritardo prolungato del volo con quelli di cancellazione , rilevando che in ambedue i casi il passeggero subisce un danno legato alla perdita di tempo.
Riguardo all'individuazione del momento in cui l'aereo arriva a destinazione, e' sempre la Corte che, con sentenza del Settembre 2014 (causa C-452/13), lo fa coincidere NON con l'atterraggio ma con l'apertura del portellone.
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