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Risoluz. contratto per sopravv. onerosità

8 gennaio 2016
Domanda 8 gennaio 2016
Frequente è il caso in cui viene sottoscritta un utenza telefonica con tariffe particolari che prevede limiti di consumo, ad. es. 30 giga internet mensili, e nega il recesso per almeno 2/3 anni. Accade poi, quasi sempre, dopo appena pochi mesi che le tariffe sul mercato diventano decisamente più favorevoli, anche mediante offerte che provengono dallo stesso operatore (con msm, mail ecc.) il quale propone un nuovo contratto più vantaggioso, con applicazione di penale per la risoluzione anticipata del vecchio. Tale procedura è evidentemente scorretta in quanto credo che l'utente possa ritenersi vincolato, come da contratto sottoscritto, qualora l'offerta tariffaria sia davvero vantaggiosa o quanto meno non eccessivamente onerosa. In sostanza, un vincolo al recesso (quindi il sacrificio della parte debole) avrebbe senso - e sarebbe bilanciato - solo se effettivamente il vantaggio sia concreto per almeno la durata minima del contratto. Accade, inoltre, che il limite del consumo - 30 giga mensili - venga frequentemente superato, con applicazione di super-tariffe, non essendo materialmente facile/possibile poter controllare esattamente i consumi, soprattutto quando si raggiunge il limite previsto. A mio modesto avviso ritengo che sia possibile richiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, anche perchè decisamente aleatorio il contenuto originario ed imprevedibile e non controllabile il consumo effettivo, che può variare, come in effetti varia, per ragioni legate all'innovazione tecnologica di smartphone, pc, tablet, e per altri motivi non imputabili all'utente/consumatore. Ringrazio per un vs. parere e per l'indicazione di eventuali precedenti controversie o spunti giurisprudenziali. Cordiali saluti.
Donato, da Salerno (SA)

Risposta ADUC
il fatto che si presentino nel tempo offerte piu' vantaggiose non incide sulla validità del contratto o su eventuali clausole relative ai costi di recesso (purché di legittima entità).
L'eccessiva onerosità, perché produca la risoluzione (che comunque va richiesta giudizialmente), deve riguardare un sopravvenuto e grave squilibrio tra prestazione e controprestazione. Inoltre, l'eccessiva onerosità deve essere stata causata da avvenimenti straordinari e imprevedibili.
Un esempio: un contratto per la fornitura di un prodotto proveniente dal Paese X. Si verifica successivamente una guerra civile in quel Paese, e il costo di quel prodotto decuplica. Ecco che la parte interessata potrà chiedere la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Non ci pare che il suo caso possa neanche lontanamente rientrare nella fattispecie di eccessiva onerosità sopravvenuta.
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